SEMPLIFICAZIONE PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI: STOP ALLA LICENZA FISCALE

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una significativa semplificazione per le imprese che vendono o somministrano alcolici. L’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i prodotti alcolici soggetti ad accisa è stato notevolmente ridimensionato. Ora, la licenza fiscale (UTIF) è richiesta solo per chi gestisce impianti di trasformazione, condizionamento o deposito di alcolici assoggettati ad accisa, e per i depositi di alcole completamente denaturato oltre i 300 litri, esclusivamente in caso di operazioni come speditore o destinatario certificato in ambito intra-UE.
Per bar, ristoranti, pubblici esercizi e attività commerciali che vendono o somministrano alcolici solo sul territorio nazionale, non è più necessario ottenere la licenza fiscale. Questo ha ridotto tempi e adempimenti burocratici, semplificando l’avvio e la gestione delle attività.
Resta però l’obbligo di segnalare la vendita o somministrazione di alcolici in fase di apertura: nella SCIA, infatti, l’operatore deve dichiarare che l’attività prevede prodotti alcolici. Sarà poi lo SUAP a trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In pratica, fino al 31 dicembre 2025, aprire un pubblico esercizio con somministrazione di bevande alcoliche richiedeva la SCIA e l’istanza per la licenza UTIF; dal 2026, basta indicare la vendita o somministrazione nella SCIA, alleggerendo notevolmente gli adempimenti.
Questa novità rappresenta un passo concreto verso la riduzione degli oneri amministrativi, rendendo più semplice l’avvio e la gestione delle imprese del settore e favorendo la crescita economica locale.

TOP