SEGRETARIA E PROFESSIONISTA: CONVIVENZA NON ESCLUDE LA SUBORDINAZIONE LAVORATIVA

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026, si è pronunciata su un caso che chiarisce i confini tra convivenza e rapporto di lavoro subordinato. La vicenda riguardava una lavoratrice che prestava la propria opera come segretaria presso uno studio legale, alle dipendenze di un avvocato con il quale intratteneva anche una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio. Successivamente al licenziamento, la lavoratrice aveva richiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, denunciando l’illegittimità della cessazione e chiedendo la reintegrazione e il pagamento delle spettanze economiche dovute.
La Suprema Corte ha ricordato che, in presenza di rapporti di lavoro sviluppatisi nell’ambito di una convivenza more uxorio, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni. Tuttavia, tale presunzione non ha carattere assoluto: può essere superata mediante la prova dell’esistenza di un vincolo di subordinazione. Questa prova si ricava dall’analisi di elementi come la qualità e la quantità delle prestazioni svolte, nonché dalla presenza di direttive, controlli e indicazioni impartite dal datore di lavoro.
Nel caso in esame, il giudice di merito aveva accertato una pluralità di elementi indicativi della subordinazione, tra cui il pagamento di compensi specifici per le prestazioni rese. Sulla base di tali accertamenti, la Corte ha ritenuto superata la presunzione di gratuità e ha confermato la legittimità della decisione del giudice di merito. La pronuncia ribadisce così un principio fondamentale: la convivenza tra professionista e collaboratrice non esclude, di per sé, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che va valutato caso per caso alla luce degli effettivi rapporti tra le parti.

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