CARCINOMA POLMONARE DA AMIANTO: NESSUN RICONOSCIMENTO COME MALATTIA PROFESSIONALE SE LA LAVORAZIONE È ESCLUSA DALLA TABELLA INAIL .
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2387 del 4 febbraio 2026, ha stabilito che il carcinoma polmonare contratto a seguito di esposizione all’amianto non può essere automaticamente riconosciuto come malattia professionale se derivante da lavorazioni escluse dalle tabelle INAIL. Nel caso esaminato, un militare aveva sviluppato un carcinoma polmonare correlato all’esposizione ad amianto durante lo svolgimento di una specifica attività lavorativa. Pur essendo evidente il nesso eziologico tra la malattia e l’amianto, i giudici hanno precisato che la tutela assicurativa INAIL riguarda esclusivamente le lavorazioni indicate nelle tabelle predisposte dalla legge.
Di conseguenza, il riconoscimento della malattia come professionale non è stato concesso. Tuttavia, il DPR n. 461/2001 disciplina la tutela dei militari attraverso la causa di servizio: la malattia, pur non essendo assicurata da INAIL, può rientrare in questa normativa, soggetta a procedure specifiche di denuncia e istruttoria. La sentenza evidenzia così come, in materia di amianto, il mero collegamento eziologico tra esposizione e patologia non sia sufficiente a garantire il riconoscimento della malattia professionale: è determinante la tipologia di lavorazione svolta e la sua inclusione nelle tabelle INAIL.
Questo orientamento conferma la distinzione tra tutela assicurativa dei lavoratori civili e protezione dei militari, rimarcando l’importanza di seguire le procedure previste dal DPR per ottenere eventuali benefici legati a malattie contratte durante il servizio.