Statuto

Approvato con Delibera Assemblea dei Soci del 04-10-2019 FENAILP è la Federazione Nazionale Autonoma degli Imprenditori e Liberi Professionisti

PRINCIPI E REGOLE PER LA LORO AFFERMAZIONE

La Federazione Nazionale Autonoma degli Imprenditori e Liberi Professionisti FENAILP ispira la propria azione ai valori di libertà, pluralismo, democrazia, solidarietà, responsabilità, eguaglianza e convivenza civile, religiosa e razziale.
Conseguentemente, la Federazione imposta la detta azione al rispetto delle seguenti regole di comportamento alle quali fanno riferimento gli associati e le associazioni aderenti:

a) osservanza delle Leggi dello Stato nella condivisione dei principi etici e morali che le ispirano e degli impegni sottoscritti e promozione di una coscienza associativa che contrasti la pratica della illegalità ai danni dei beni, delle imprese e delle persone, in qualunque forma;
b) rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e delle altre controparti, destinatari dei beni e dei servizi degli artisti e professionisti e delle imprese associati a FENAILP;

c) contribuzione fattiva alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità delle persone, dell’ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva e costruttiva degli associati alla vita della Federazione a tutti i livelli nelle forme stabilite dallo Statuto Federale e dai Regolamenti approvati dai suoi organi competenti;
e) irreprensibile condotta morale e professionale degli associati ed in particolare di quanti tra essi rivestono incarichi in organismi interni o esterni al sistema Federale;
f) espletamento degli incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli alla Federazione, al livello di nomina, qualora il superiore interesse della stessa Federazione lo esiga;
g) dovere di garantire la qualità dell’immagine ed il rispetto del nome della Federazione in ogni attività anche esterna al contesto associativo.

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

1.FENAILP è l’espressione nazionale italiana unitaria dei soggetti predetti, piccole e medie Imprese operanti in forma di ditte individuali o società di persone o di capitali o cooperative sociali e di produzione e lavoro e loro consorzi, o esercenti le dette attività professionali, singoli o in qualunque modo  associati, organizzati territorialmente nelle Sedi Provinciali o Comprensoriali, nelle Federazioni Provinciali e nelle Federazioni di Categoria.


2. La Federazione Nazionale, i suoi Comitati Regionali, le sue Federazioni Provinciali o Comprensoriali e le Federazioni dei settori e delle categorie e Associazioni da essi costituite e quelle esterne aderenti, queste ultime con esclusione della iniziativa di rappresentanza e tutela a nome di FENAILP, formano il sistema di tutela e di rappresentanza delle imprese di cui al primo comma.


3. Le qualifiche personali di Associato, di Dirigente di FENAILP di qualunque livello, di Associato od Iscritto ad Associazione Aderente alla Federazione, comportano l’osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei principi che lo compongono.
4. La Federazione è ente non commerciale, quindi non ha fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, le cariche interne ad esse sono elettive. Essa non ha vincoli con partiti o movimenti politici. Essa ha sede in Roma, salva la temporaneità della sede alternativa prevista dall’articolo 7, comma 3, del presente Statuto. La Sede della Federazione può essere trasferita in altra città su proposta motivata del Presidente Nazionale approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. La Federazione ha durata illimitata.

Art. 2 – S C O P I

1. La Federazione è soggetto sindacale dedicato allo sviluppo delle Arti, delle Professioni, delle Piccole e Medie Imprese e del sistema culturale ed economico ed ha per scopi:
a) la tutela e la rappresentanza dei settori imprenditoriali che in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private comprese le organizzazioni culturali, politiche, economiche, sociali, sindacali, nazionali, internazionali e sovranazionali;
b) lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli interessi culturali, economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale;

c) la partecipazione dei settori rappresentati ai benefici derivanti dalle tendenze in atto, di globalizzazione dei sistemi economici e di mondializzazione dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici, industriali e mercantili.

 

2.Per il raggiungimento di tali scopi, la Federazione è impegnata a:
a) stipulare contratti e accordi collettivi di lavoro a tutti i livelli di contrattazione nell’interesse generale degli imprenditori associati;
b) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale e manageriale e l’elevazione culturale delle categorie associate e dei loro addetti nonché degli aspiranti per le attività da essi svolte;
c) rappresentare gli interessi complessivi dei Comitati Regionali, delle Federazioni Provinciali e delle Agenzie Comunali e Comprensoriali, dei loro associati, degli iscritti alle associazioni aderenti e dei settori economici che si riconoscono nella Federazione, presso le istituzioni e gli organismi locali,
nazionali e internazionali;

d) favorire lo sviluppo delle strutture necessarie alle attività degli associati anche attraverso forme di collaborazione tra gli stessi;
e) assistere e coordinare l’attività di tutela e promozione degli associati secondo i rispettivi ambiti di competenza;
f) operare il miglioramento strutturale dell’organizzazione FENAILP a tutti i livelli favorendone l’efficienza e lo sviluppo;
g) verificare e garantire che gli statuti dei Comitati Regionali, quelli delle Federazioni Provinciali di FENAILP e quelli delle Associazioni Aderenti e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto, richiedendo se del caso il tempestivo adeguamento;
h) svolgere azione conciliativa delle controversie in generale;

i) assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori e delle categorie rappresentate, alla formazione professionale nonché all’assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, amministrativa,
societaria, contabile e tributaria, sociale e culturale delle stesse e concorrervi con proprie risorse umane, finanziarie e patrimoniali;

l) organizzare e fornire un sistema di servizi a favore delle imprese associate;
m) proporre provvedimenti legislativi e regolamentari atti a soddisfare le legittime aspettative degli associati;
n) promuovere la costituzione di consorzi di garanzia collettiva fidi e loro consorzi e società finanziarie per agevolare il credito a favore degli associati ed in tale ambito costituire un fondo antiusura;
o) svolgere attività commerciali strumentali al perseguimento degli scopi sociali;

p) promuovere e partecipare ad iniziative di mutualità, sociali, culturali, ricreative e sportive per gli associati ed i loro familiari, per i partecipanti alle Associazioni Federate ed a quelle aderenti;

q) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da Leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, dal presente Statuto e dai Regolamenti o da deliberazioni dei propri organi e da accordi unitari con le altre organizzazioni imprenditoriali;

r) Promuovere e partecipare a progetti di unità sindacale e ad iniziative e manifestazioni comuni con le altre federazioni dei settori rappresentati.

Art. 3 – COSTITUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1) La Federazione è costituita:
a) dalle Federazioni Nazionali delle Categorie;
b) dai Comitati Regionali;
c) dalle Federazioni Provinciali;
d) dalle Associazioni Affiliate;
e) dalla Federazione Pensionati;
f) dalle altre Federazioni interne;
g) dalla Federazione dei Centri Studi, Ricerche e Servizi per le strutture e gli associati a FENAILP


2) La Sede Nazionale della Federazione, può ospitare, nei locali di cui ha la disponibilità, il Comitato Regionale del Lazio e la Federazione Provinciale di Roma, in relazione alle reali possibilità di utilizzo e previa stipula di accordo di contributo sui canoni di affitto dei locali e sulle utenze ad essi connesse.

3) Ogni Federazione Nazionale di Categoria può essere costituita, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, dal Presidente di Federazione nominato dal Presidente Nazionale e dal Rappresentante nominato con almeno 150 associati dello stesso settore o della stessa categoria del territorio di ciascuna Federazione Provinciale nel caso in cui abbia almeno due Regioni aderenti, con modalità, regole e funzioni definite dallo Statuto – quadro “CATEGORIE” approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Federazione per ciascuno dei settori “IMPRESE”. I detti statuti – quadro devono prevedere che ogni Federazione Nazionale di Categoria costituisca, sezioni Provinciali abbia almeno 50 associati. Fino alla costituzione della Federazione Nazionale di Categoria, le Federazioni Provinciali possono costituire Sezioni Provinciali di Categoria. La Federazione Nazionale e le sezioni Regionali, Provinciali e delle agenzie comunali e Comprensoriali di categoria si costituiscono e si reggono con il contributo speciale dei propri iscritti, oltre quello di associato a FENAILP. Le Federazioni Nazionali di Categoria e le loro diramazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive e gratuite. Le Federazioni Nazionali delle categorie e dei settori in tutela a FENAILP presentano il rendiconto contabile e di gestione annuale alla Federazione entro il mese di aprile dell’anno successivo e le loro sezioni territoriali Provinciali e Regionali, presentano il loro rendiconto contabile e gestionale alla struttura territorialmente superiore.

4) I Comitati Regionali sono costituiti dalle Federazioni Provinciali della stessa Regione con modalità, regole e funzioni definite dallo Statuto - quadro “COMITATI” approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Per la costituzione dei Comitati deve essere stata già costituita almeno una Federazione
Provinciale i cui iscritti (minimo 150) in regola con la convalida INPS o INAIL per l’anno in corso o con il pagamento diretto alla Sede Provinciale di competenza del contributo associativo per lo stesso anno ed a seguito del pagamento alla Sede Nazionale, da parte di quelle Provinciali interessate al procedimento, della quota parte delle quote associative spettante alla stessa Sede Nazionale. In mancanza di tali presupposti minimi, la Giunta Esecutiva Nazionale, in assenza o su proposta scritta a firma congiunta dei responsabili delle sedi provinciali o comprensoriali esistenti nella stessa regione, nomina una Delegazione o un Delegato Regionale. Il responsabile di ogni delegazione o Comitato Regionale è accreditato presso gli Enti locali in rappresentanza della Federazione. I comitati Regionali e le loro diramazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad essi sono elettive e gratuite. Il Comitato Regionale può ospitare, nei locali di cui ha la disponibilità nel capoluogo della stessa Regione, la Federazione Provinciale dello stesso capoluogo. Il Comitato Regionale presenta annualmente alla Sede Nazionale, entro il mese di aprile, il rendiconto contabile e di gestione dell’anno precedente.

5) Le Federazioni Provinciali è costituita con 150 (centocinquanta) unità tra associati ed iscritti delle associazioni aderenti del territorio della provincia. Se tale numero di associati è inferiore, il Comitato Regionale e, mancando quest'ultimo, il Presidente Nazionale, provvedono alla nomina di una Delegazione. Ogni Federazione Provinciale promuove la visibilità della Federazione sul territorio di competenza mediante la istituzione di una sede che espone il logo e la denominazione di FENAILP con l'aggiunta della dicitura "Federazione Provinciale di......", nonché l'indicazione dei giorni e
degli orari di apertura e chiusura della stessa sede. La sede della Federazione Provinciale deve corrispondere alle esigenze di serietà e di decoro propri di una sede sindacale, nella quale dovrà essere svolta prevalentemente attività sindacale (anche di servizi reali a corrispettivo, per gli associati, per il tramite dei "C.A.T. (Centri di Assistenza Tecnica) di FENAILP “appositamente costituiti” anziché imprenditoriale in senso lato. Il Presidente di ogni Federazione Provinciale è accreditato presso gli Enti locali Provinciali e  Regionali in rappresentanza della Federazione. In mancanza di tali presupposti, la Giunta Esecutiva Nazionale, in assenza, nomina una Delegazione o un Delegato Provinciale. Le Federazioni Provinciali di Categoria e le sue diramazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive e gratuite. La Federazione Provinciale presenta annualmente alla Sede Nazionale, entro il mese di aprile, il rendiconto contabile e di gestione dell’anno precedente.
6) Associazioni affiliate. Alla Federazione possono aderire gli Enti, Istituti ed altri Organismi già costituiti, che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Federazione. Il rapporto di adesione è regolato dalla Convenzione – quadro “ASSOCIAZIONI AFFILIATE”, formata di contenuti obbligatori e possibilità opzionali per i richiedenti, approvata dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Alle associazioni aderenti, con esclusione di quelle riconosciute “di rilevanza nazionale” da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, è vietato l’uso dei logo, profili e dei marchi di FENAILP ed è consentito unicamente l’aggiunta, alla loro denominazione, della dicitura “aderente a FENAILP”. La Convenzione con le Associazioni locali (Comunali e Comprensoriali) Aderenti può essere sottoscritta dal responsabile di Sede Territoriale di FENAILP previa autorizzazione del progetto da parte della Federazione Provinciale, e dal Presidente e dal Segretario Generale Nazionali, previa autorizzazione del progetto da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, per le Associazioni Nazionali, Regionali e Provinciali. Le Associazioni Aderenti a FENAILP e le loro diramazioni territoriali hanno autonomia
amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive e gratuite in relazione ai rapporti con FENAILP. Le Associazioni Nazionali Aderenti a FENAILP presentano il loro Bilancio Consuntivo annuale, sottoscritto dal legale rappresentante, alla Sede Nazionale della Federazione entro il mese di aprile dell’anno successivo e quello di Previsione entro 30 giorni dalla sua adozione. Egualmente faranno le altre associazioni aderenti nei confronti delle strutture di FENAILP associanti (Territoriali, Federazioni Provinciali e Comitati Regionali).
7) La Federazione Nazionale dei Pensionati di FENAILP è qui istituita ed è costituita sulla base di specifico progetto approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale; E’ costituita l’Associazione ANTIRAKET E ANTIUSURA della FENAILP; Sono istituite: la Federazione Nazionale dei Giovani di FENAILP, la Federazione delle Donne Imprenditrici di FENAILP. Le predette Federazioni sono costituite sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta Esecutiva Nazionale; E’ istituita FENAILP NO PROFIT, dotata di autonomo atto costitutivo e Statuto. Ad essa si applicano le determinazioni deliberate dalla Giunta Esecutiva Nazionale della Federazione.

8) Il Centro Studi e ricerche e Servizi FENAILP è struttura orizzontale e verticale di studi, ricerca, assistenza tecnica e servizi a favore del sistema Federale di FENAILP dei suoi dirigenti, dei suoi associati, delle associazioni aderenti e loro associati nei limiti convenzionati. La Giunta esecutiva Nazionale approverà il regolamento che disciplinerà l’organizzazione, le modalità di formazione della struttura operativa, le regole di gestione , le dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali, le forme di rendiconto e di controllo per le attività svolte.

9) Le Organizzazioni di cui ai precedenti commi 7), 8), 9), 10) e 11) e le loro diramazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive e gratuite.

10) I documenti – quadro ed i regolamenti previsti dal presente articolo saranno predisposti dalla Giunta esecutiva Nazionale della Federazione, che a tal fine potrà costituire commissioni di esperti per la loro elaborazione, e portati all’approvazione degli organi competenti entro un anno dall’approvazione del presente Statuto, salvi i diversi termini e quanto altro previsto nei commi precedenti. La delibera di approvazione indicherà altresì la data della loro entrata in vigore, non superiore a sei mesi dall’approvazione stessa.

Art. 4 – ASSOCIATI E TESSERAMENTO

1.Associati. Non possono essere associati a FENAILP, e se lo sono decadono da tale posizione, i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che hanno commesso reati comportanti una condanna penale passata in giudicato, ancorché con pena patteggiata, per reati anche se depenalizzati che per la loro gravità comportino comunque discredito alla Federazione.

 

2.Il Collegio Nazionale dei Probiviri (all’unanimità) si riserva, insindacabilmente, di valutare quei comportamenti tenuti da quegli associati anche se non rientranti in fattispecie previste e sanzionate dalle norme del C.P. e che comunque arrechino danno all’onorabilità, all’immagine ed alla credibilità della Federazione, che saranno sanzionati con l’espulsione.

 

3.Associati Ordinari. Alla Federazione possono essere associati i soggetti di cui all’articolo 1 del presente Statuto che siano persone fisiche titolari o rappresentanti legali di società od altri organismi collettivi che ne facciano richiesta scritta e sottoscritta, alla Sede locale competente in relazione al  luogo di esercizio di attività del richiedente, con l’apposito modulo di “DOMANDA DI ISCRIZIONE” che rileva generalità, domicilio, luoghi di esercizio della/e attività con classificazione ISTAT “ATECO” della/e stessa/e, codici e/o numeri delle posizioni presso gli uffici Finanziari, Albi, Ruoli e Registri Camerali compresso il Registro delle Imprese ed il R.E.A., e quant’altro utile all’esercizio dell’attività federale di rappresentanza e tutela.
Gli associati partecipano all’elettorato attivo e passivo ed ai benefici dell’essere tali, quando in regola con il pagamento della quota associativa come prescritto dal presente Statuto e dall’ultimo Regolamento Congressuale Nazionale aggiornato con riferimento alla temporalità, se delegati ai sensi del presente Statuto, per quelli di Federazione Provinciale, Comitato Regionale e di Vertice Nazionali. Le piccole e medie imprese esteri operanti in Italia possono essere associati, anche collettivamente, nel rispetto delle norme e convenzioni in materia.

 

4.La Giunta esecutiva Nazionale determina il materiale, la forma, i fregi e gli altri contenuti estetici, oltre quelli d’identificazione personale del destinatario, dell’unico modulo di Tessera Federale della quale dispone modalità e termini di validità e di rilascio. La Giunta Esecutiva Nazionale può
adottare iniziative per la protezione di modelli e marchi della Federazione, compresa la loro registrazione a norma di Legge.

 

5.Iscritti onorari e di diritto. Gli iscritti onorari e di diritto sono tali per meriti riconosciuti e documentati e costituiscono parte importante della linfa culturale della Federazione. Sono iscritti onorari alla federazione, quando non lo sono anche ordinari ai sensi del 1. comma del presente articolo od anche di diritto ai sensi del presente comma, con diritto a comunicazione scritta della qualifica di socio onorario alla nomina ed annualmente:

a) i Soci Fondatori che intrattengono ancora rapporti con periodicità almeno semestrale, documentata, con la Federazione;
b) gli Ex Presidenti Nazionali della Federazione non dimissionari e non assoggettati inappellabilmente a procedimenti di sfiducia, che intrattengono ancora rapporti con periodicità almeno semestrale, documentata, con la Federazione;
c) le Personalità che si siano distinte nel campo economico, finanziario, professionale, imprenditoriale e sociale nonché gli esperti per avere svolto proficuamente per almeno quindici anni una delle attività di cui all’articolo 1 del presente Statuto. Le dette personalità sono individuate e scelte, sulla base dei curriculum vitae documentati da loro forniti:
- nel numero di uno (n.1) ogni anno, dalla Giunta Esecutiva Nazionale da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- nel numero di due (n.2) in occasione della celebrazione del Congresso Nazionale, da parte del Presidente Nazionale neo eletto che in tal funzione è garante e promotore dell’arricchimento morale, civile e culturale della Federazione.
d) Sono iscritti di diritto alla Federazione i Presidenti pro – tempore delle Associazioni Nazionali e di quelle degli Stati Esteri operanti in Italia Aderenti, fino al termine di validità della Convenzione stipulata.

 

6.Gli iscritti onorari possono partecipare all’elettorato passivo degli organi nazionali della Federazione. Gli iscritti di diritto possono partecipare all’elettorato attivo e passivo degli organi del livello (Comunale, Comprensoriale, di Federazione Provinciale, di Unione Regionale, Nazionale) di stipula della convenzione di cui al comma 6. dell’articolo 3 del presente Statuto.

 

7.L’importo delle quote di iscrizione o di rinnovo annuale per gli associati ordinari è determinato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, su proposta motivata del Presidente Nazionale e del Segretario Generale della Federazione; di queste, le quote a fronte delle spese dell’organizzazione di FENAILP sono attribuite nel modo seguente:
a) 40% alla Sede Nazionale,
b) 10% al Comitato Regionale;
c) 50% alla Federazione Provinciale;
In mancanza del Comitato Regionale, la parte spettante andrà alla Sede Nazionale.

La disposizione del presente comma si applica a partire dalle quote associative dovute per l’anno in corso ed a tal fine e per tale anno, per Federazione Provinciale si intende la Sede Provinciale come identificate nel comma 5 dell’Art. 3 del presente statuto.

La Giunta Esecutiva Nazionale disciplina con proprio regolamento i termini e le modalità di rimessa delle quote attribuite alle Federazioni Provinciali. Le Federazioni Provinciali provvedono al ristorno di tali quote al Comitato Regionale, trattenendo unicamente la parte di propria spettanza a norma del presente comma.

 

8.Il Consiglio Nazionale neo eletto determina nella sua prima riunione dopo la sua elezione l’importo della quota associativa annuale, dovuta a partire dall’anno di elezione e per quelli fino al suo rinnovo dai suoi componenti non associati ordinari bensì iscritti onorari e di diritto, nonché il termine e la modalità di versamento della stessa.

 

9.La Giunta Esecutiva Nazionale, nella sua prima riunione determina la quota associativa annuale dovuta dai maggiori responsabili delle strutture di cui all’art. 3, lettere a) ad h, quando questi non risultano tra gli associati che versano la quota attraverso l’INPS, nonché il termine e la modalità di versamento della stessa. La Giunta Esecutiva Nazionale determina la quota associativa per gli associati di nazionalità estera operanti in Italia. Le quote di cui al presente ed al precedente comma sono destinate a fronte delle spese per l’attività della Sede Nazionale della Federazione.

 

10. Le quote di iscrizione e quelle annuali sono riscosse:

a)nei termini più opportuni e con le modalità più idonee consentiti dalle convenzioni sottoscritte dal Presidente Nazionale, su conforme mandato del Consiglio Nazionale, con gli Enti Previdenziali, Assicurativi e Camerali (INPS, Casse Autonome di Previdenza e Assistenza per professionisti ed
altri, INAIL, Camere di Commercio e simili);
b)su autorizzazione del Presidente Nazionale, sottoscritta dal Presidente della Federazione Provinciale per accettazione, mediante riscossione diretta da parte della stessa Federazione Provinciale, se previsto dalla stessa autorizzazione.

 

11) In caso di riscossione diretta delle quote associative, chi vi ha provveduto è tenuto al versamento delle spettanze dovute ai sensi del comma 7. del presente articolo e nella misura ivi prevista:
a)entro il giorno 5 di marzo per quanto riscosso nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio precedenti;
b)entro il giorno 5 di giugno per quanto riscosso nei mesi di marzo, aprile e maggio precedenti;
c)entro il giorno 5 di settembre per quanto riscosso nei mesi di giugno, luglio e agosto precedenti;
d)entro il giorno 5 di dicembre per quanto riscosso nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti.

Ciascuno dei detti versamenti, è anche il risultato (PASSIVO) del conguaglio con quanto dovuto dalla Sede Nazionale alle Federazioni Provinciali per le quote riscosse in forza di convenzioni nazionali e deve essere accompagnato dall’elenco degli associati paganti. Verificandosi un risultato (ATTIVO) a credito della Federazione Provinciale, in relazione alla circostanza che gli Esattori convenzionati (INPS, INAIL, ecc.) presentano il rendiconto della riscossione di ogni anno entro giugno dell’anno successivo, il versamento della Sede Nazionale alle Federazioni Provinciali avverrà a seguito della detta presentazione di rendiconto.

 

12) Per l’inadempimento delle disposizioni del comma precedente, la Giunta Esecutiva Nazionale può adottare il provvedimento di messa in mora per sei mesi sia per le Federazioni Provinciali sia per il responsabile dell’Ufficio della Sede Nazionale, ma per quest’ultimo solo quando è diretto responsabile dei pagamenti. Trascorso inutilmente tale termine e persistendo lo stato di morosità, il Presidente Nazionale emette il provvedimento di commissariamento delle Federazioni Provinciali inadempienti e la sospensione del responsabile dell’Ufficio della Sede Nazionale preposto, quando l’inadempienza è a lui imputabile.

Art. 5 – ORGANI NAZIONALI

1.Sono Organi Nazionali della Federazione:
a)Il Congresso Nazionale,
b)Il Consiglio Nazionale,
c)Il Presidente Nazionale,
d)Il Segretario Generale,
e)La Giunta Esecutiva Nazionale,
f)I Delegati Regionali e Speciali della Presidenza,
g)Il Collegio Nazionale dei Probiviri,
h)Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - IL CONGRESSO NAZIONALE

1.Il Congresso Nazionale è la massima assise della Federazione; ad esso spetta:
a)Approvare e modificare lo Statuto Federale demandando l’approvazione degli statuti degli enti derivati e delle convenzioni quadro, dei regolamenti e degli altri ordinamenti interni alla Giunta Esecutiva Nazionale ed alla loro ratifica da parte del Consiglio Nazionale,

b)Deliberare il documento contenente le linee di politica sindacale della Federazione;

c)Eleggere il Consiglio Nazionale,
d)Eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri,
e)Eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
f)Deliberare sullo scioglimento della Federazione a maggioranza qualificata di 4/5.


2.Norme per lo svolgimento del Congresso. Il Congresso è convocato dal Presidente ogni cinque anni, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale ratificata dal Consiglio Nazionale.


3.Partecipano al Congresso Nazionale per l’elezione degli organi nazionali previsti dallo Statuto i Delegati eletti dalle Federazioni Provinciali; i Delegati delle Associazioni Nazionali aderenti, gli iscritti onorari o loro incaricati. In luogo degli effettivi possono partecipare i delegati supplenti eletti dalle Sedi o loro incaricati. I delegati al Congresso Nazionale devono essere associati o dirigenti in regola con le disposizioni dell’articolo 4 del presente Statuto alla data di convocazione del Congresso Nazionale da parte del Consiglio Nazionale. Gli incaricati che interverranno in assenza del Delegato, dovranno rappresentare il Delegato in regola con il pagamento della quota associativa. I detti dirigenti sono quelli in carica alla data di convocazione del Congresso in quanto componenti effettivi di Organi Nazionali, Presidenti dei Comitati Regionali e delle Federazioni Provinciali o Delegati Regionali e Provinciali.

 

4.In assenza della Convocazione del Congresso ai sensi del comma precedente o in presenza delle contemporanee dimissioni del Presidente Nazionale, del Segretario Generale Nazionale e di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale è anticipato ed in tal caso esso è convocato dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 giorni da quello di constatazione di tale evento.

A tal fine, per contemporanee dimissioni si intendono quelle presentate nella Sede Nazionale in forma scritta e sottoscritte, anche collettivamente, in un unico arco di tempo di trenta giorni e nello stesso periodo non ritirate, ancorché non discusse dagli Organi Statutari competenti.

Per gli adempimenti connessi e conseguenti alla convocazione di cui al presente comma, la Sede della Federazione è quella eletta dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, per la durata fino alla nomina dei nuovi organi nazionali da parte del Congresso.

 

5.Il Congresso Nazionale elegge nella seduta d’apertura dei lavori:
a)il proprio Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario Generale e dal Vice Segretario verbalizzante e Vicario;
b)la Commissione Verifica Poteri formata da tre componenti di cui: uno con funzioni di Presidente, un altro designato dall’ufficio del convocante che ha elaborato i dati ai fini dell’attribuzione del numero di Delegati alle Sedi che partecipano al Congresso, con funzioni di Segretario, e l’altro componente come il primo eletto dall’Assemblea Congressuale;
c)la Commissione per lo Statuto Federale formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, alla quale ogni entità regionale può fornire il suo apporto in termini di progetti e proposte in forma scritta;
d)la Commissione per il Documento Congressuale, formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Alla formazione del Documento Congressuale ogni partecipante o gruppo di partecipanti al Congresso può fornire il proprio contributo in forma scritta e sottoscritta. La Commissione è anche Ufficio di composizione del tentativo per la possibile sintesi, nel Documento Congressuale, delle mozioni contrapposte;

e)il seggio elettorale composto dal Presidente e da due scrutatori.


6.Delegati eletti dalle Federazioni Provinciali. L’attribuzione alle Federazioni Provinciali del numero di Delegati che partecipano al Congresso Nazionale viene effettuata, dalla Commissione Centrale per il Congresso nominata dal Consiglio Nazionale, nel modo seguente: Ogni Federazione Provinciale non soppressa ed operativa alla data di convocazione del Congresso Nazionale, partecipa al Congresso Nazionale stesso:

a)con n. 5 dei membri del Comitato Provinciale neo eletto dal Congresso Provinciale appena celebrato, scelti con deliberazione dello stesso Congresso Provinciale, e con un delegato ogni 50 associati, scelto allo stesso modo nello stesso Congresso Provinciale.
b)I resti eccedenti i quorum di 50 associati concorreranno a formare il “monte resti Regionale” il quale, sempre in ragione di 1 ogni 50, esprimerà un numero di delegati che saranno attribuiti, nell’ambito della stessa regione, alle Federazioni Provinciali che avranno il maggior resto;

c)Gli ulteriori resti eccedenti i quorum di 50 associati concorreranno a formare il “monte resti Nazionale” il quale, sempre in ragione di 1 ogni 50, esprimerà un numero di delegati che saranno attribuiti, nell’ambito Nazionale, alle Federazioni Provinciali delle Regioni che avranno il maggior resto.

 

7.Sistema di votazione. L’elezione degli organi nazionali di competenza del Congresso avviene previa votazione dell’unico Documento Congressuale o, se presentate da almeno 20 aventi diritto al voto, delle contrapposte mozioni cui sono collegate le liste dei candidati negli stessi organi. Alla mozione che avrà ottenuto più voti saranno assegnati i seguenti seggi:
a)15 dei 23 componenti effettivi e 5 dei supplenti, nel Consiglio Nazionale;
b)N. 2 componenti effettivi, di cui il primo in lista in qualità di Presidente, ed uno supplente nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
c)N. 2 componenti effettivi, di cui il primo in lista in qualità di Presidente, ed uno supplente nel Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

8.Alle liste di minoranza saranno assegnati i rimanenti seggi in proporzione ai voti ottenuti dalla mozione alla quale ciascuna lista è collegata.

 

9.I nominativi dei Candidati Eletti sono individuati nell’ordine di iscrizione nelle liste di appartenenza.

 

10. Il Presidente del Congresso stabilisce e comunica all’Assemblea Congressuale all’inizio della seduta della sessione deliberante, il termine e le modalità di presentazione del Documento Congressuale unico o delle mozioni contrapposte con le relative liste collegate.


11. Le votazioni sul detto Documento o sulle dette mozioni possono avvenire:
- in modo palese per alzata di mano o appello nominale;
- per acclamazione;
- a scrutinio segreto quando richiesto da almeno due decimi degli aventi diritto al voto ed approvato a maggioranza dall’Assemblea Congressuale.

Art. 7 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

1.Il Congresso elegge, tra i suoi componenti aventi il diritto di elettorato passivo, il Consiglio Nazionale di 21 membri effettivi e n. 7 supplenti su presentazione di liste, collegate all’unico documento politico o alle contrapposte mozioni se presentate; i supplenti subentrano in caso di dimissioni di effettivi, nello stesso ordine di inserimento delle candidature. In ogni caso l’ordine di iscrizione nelle liste indica precedenza nelle elezioni. In caso di presentazione di più liste, i primi sette candidati effettivi non eletti tali nella lista di maggioranza, sono automaticamente eletti supplenti. Allo stesso modo ed in proporzione ai voti ottenuti, avverrà per le liste minoritarie.


2.Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Stesso nel suo interno ed in sua assenza dal Vice Presidente Vicario eletto allo stesso modo; il Segretario Generale eletto dallo stesso Consiglio assolve alla funzione di verbalizzante nelle riunioni del Consiglio Nazionale, avendo facoltà di delegare tali operazioni ad altro componente del Consiglio.

 

3.I componenti del Consiglio Nazionale neo eletti, riuniti in sede Congressuale sotto la presidenza del Consigliere per ciò acclamato, o del più anziano di età, della lista di maggioranza, provvedono:

a)Alla elezione del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario e del Segretario Generale, che sono scelti dal Consiglio nel seno del Consiglio Nazionale neo eletto;


4.Oltre ai componenti eletti, alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto i Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria, i Presidenti delle Associazioni Nazionali Aderenti, il Responsabile Nazionale del Centro Studi e Ricerche e Servizi, il Presidente del Collegio Nazionale di Probiviri, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e quanti altri indicherà il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale Nazionale nella deliberazione di convocazione del Consiglio stesso. Coloro i quali partecipano senza diritto di voto hanno facoltà di esprimere i loro orientamenti previa richiesta al Presidente Nazionale che a suo insindacabile giudizio ne autorizzerà preventivamente l’intervento.

 

5.Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta l’anno e tutte le volte che la convocazione venga richiesta al Presidente da almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso, con avviso scritto, firmato almeno 15 giorni prima dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale Nazionale ed inviato alla stessa data a tutti gli aventi diritto. Spetta al Consiglio Nazionale:

a)Eleggere tra i suoi componenti, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente ed il Segretario Generale;
b)Attualizzare i principi ideali, le regole per la loro affermazione e gli scopi della Federazione di cui alle premesse ed all’articolo 2 del presente statuto;
c)Fissare le direttive generali cui il Presidente e la Giunta Esecutiva Nazionale e gli organi da essi nominati devono attenersi per la realizzazione del programma definito dal Congresso;

Art. 8 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

1.Il Presidente Nazionale è eletto a maggioranza semplice dei membri del Consiglio Nazionale, rappresenta la Federazione ne ha la rappresentanza legale e negoziale con facoltà di nominare avvocati e procuratori;
2.Il Presidente Nazionale

a)coordina le iniziative per la esecuzione dei deliberati dell’ultimo Congresso, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
b)firma:
- la nomina dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale e ne curano la periodica riunione;
- gli atti ed i documenti che impegnano la Federazione in materia politico-sindacale, dandone poi notizia alla Giunta Esecutiva Nazionale;
- l’accensione e l’estinzione a nome della Federazione di c/c correnti e libretti di deposito e di servizio postali e bancari, liberi ed affidati, per l’utilizzo dei quali saranno state emesse regolari reversali di incasso e mandati di pagamento nei limiti del Bilancio di Previsione dell’esercizio, salve
le modifiche urgenti, prima o poi approvate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, poi sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- ogni altro atto di natura amministrativa e contabile;
- la nomina o revoca di Delegati Regionali e Provinciali;
- l’assunzione o il licenziamento di collaboratori con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sottoponendo ciò alla ratifica della Consiglio Nazionale
- la nomina e la revoca, se ritenuto opportuno, di un eventuale Direttore della Sede Nazionale;
- le convocazioni della Giunta Esecutiva Nazionale ogni volta che lo ritengano opportuno o quando ne venga fatta richiesta dal almeno la metà dei membri effettivi.
- può delegare l’eventuale Direttore della Sede Nazionale, evidentemente escluso quello della sua nomina, gli altri compiti di cui alla lettera c) del presente comma, definendone in forma scritta i contenuti ed i limiti.

- Il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale Nazionale hanno, congiuntamente, la funzione di Tesoriere della Federazione.

 

3.In caso di assenza protratta oltre i 90 giorni consecutivi verificata e documentata dal Segretario Generale Nazionale, o di dimissioni del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, convocato dal Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione scegliendo il nominativo al suo interno.


4.Il Presidente Nazionale, quando sostituito ai sensi del comma precedente, decade dalla carica di componente del Consiglio Nazionale ed in tal caso gli subentra il Vice Presidente Vicario sino alla elezione del nuovo Presidente nel corso del Congresso Nazionale all’uopo indetto.

Art. 9 – IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

1.Il Segretario Generale Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza.
2.Il Segretario Generale Nazionale è anche Segretario del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale e può essere nominato anche Direttore;
3.Il Segretario Generale ed il Presidente Nazionale, che a norma dell’art. 8 hanno la funzione di Tesoriere della Federazione, possono delegare la stessa funzione ad altro soggetto anche esterno alla Federazione. In tal caso, rimangono comunque congiuntamente responsabili delle azioni del Tesoriere Delegato.
4.Al Segretario Generale Nazionale, cui per brevità è attribuita la definizione di Segretario Nazionale, sono affidati:
a)l’aggiornamento e la tenuta del libro cassa e dei partitari delle entrate e delle uscite e delle voci patrimoniali della Sede Nazionale;
b)la conservazione e la custodia di tutti i libri e registri, schedari, documenti contabili ed ogni altro atto della Federazione;
c)Il coordinamento dell’attività del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale in assenza del Presidente;
d)La Presidenza delle Commissioni e delle consulte costituite dagli organi statutari nazionali;
e)La tenuta e la cura del protocollo e della relativa corrispondenza della Federazione.


5. Con la sola esclusione della firma, i compiti attribuiti al Segretario Generale alle lettere a), b), c) ed f) del comma precedente, quando lo stesso Segretario Generale non assume anche le funzioni di dirigente della Sede Nazionale, possono essere svolti, dal Direttore della Sede Nazionale o da altro
soggetto socio o non socio di FENAILP.

 

6. Al Direttore della Sede Nazionale o ad un componente della Giunta Esecutiva Nazionale possono essere delegati, di volta in volta, compiti di rappresentanza istituzionali e le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 4., da parte del Presidente Nazionale.
7. In caso di presentazione di mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Segretario Generale, da parte della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, il Consiglio Nazionale può accoglierla e provvedere alla sua sostituzione scegliendo il nominativo al suo interno.

Art. 10 – LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

1.La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da n. 5 (cinque) membri; ne fanno parte di diritto il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Generale; i restanti due componenti sono nominati dal Presidente Nazionale congiuntamente al Segretario Nazionale, tra i componenti del Consiglio Nazionale.


2.Nell’ipotesi in cui si renda necessario nominare all’interno della Giunta Esecutiva Nazionale dei componenti tecnici, il Presidente Nazionale congiuntamente al Segretario Nazionale Generale possono nominare ulteriori due componenti scelti anche al di fuori del Consiglio Nazionale soci o non soci della Federazione.

 

3.La Giunta Esecutiva Nazionale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvede la necessità ed è convocata, dal Presidente Nazionale, che la Presiede, con avviso spedito o teletrasmesso a ciascun componente almeno otto giorni prima. Nei casi di urgenza può provvedersi alla convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale mediante comunicazione telefonica effettuata almeno tre giorni prima del giorno fissato per la convocazione

 

4.Compete alla Giunta Esecutiva Nazionale:

a)del Direttore dell’organo di stampa e di qualsiasi altro organo di comunicazione della Federazione;
b)Esprimere parere vincolante sui statuti, regolamenti e convenzioni “quadro” della Federazione;
c)Esprimere il parere sui bilanci preventivi e consuntivi;
d)Fissare entro il 20 settembre di ogni anno l’importo della quota associativa per l’anno successivo;
e)Ratificare gli atti come richiesto dal Presente Statuto;


5.Quando si discute di argomenti che interessano un membro della Giunta Esecutiva Nazionale, egli può parteciparvi ma deve allontanarsi al momento del voto.


6.In caso di dimissioni o decadenza automatica per tre assenze ingiustificate o per altra ragione di membri della Giunta Esecutiva Nazionale, il Presidente Nazionale, con determinazione adottata in forma scritta, provvede alla sostituzione.


7.Le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono assunte con la maggioranza semplice dei voti ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 11 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1.Il Collegio Nazionale dei Probiviri eletti dal Congresso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti che hanno diritto di voto quando sostituiscono componenti effettivi assenti.


2.La qualità di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale.


3.Al Collegio sono affidati le seguenti funzioni e compiti:
a)La vigilanza sull’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti ed altri ordinamenti interni e delle deliberazioni degli organi nazionali della Federazione;
b)L’intervento sulle controversie tra l’organizzazione nazionale ed gli associati, non definite dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
c)L’intervento conciliativo nei conflitti interni alla Federazione;
d)L’annullamento, su istanza degli interessati, dei provvedimenti di revoca, di sospensione temporanea o di decadenza contrari alla Legge e allo Statuto. Quale massimo organo di giustizia, va adito dopo aver esperito le vie consensuali nelle sedi federali e contro le decisioni degli omonimi Collegi Provinciale e Regionale se ed in quanto esistenti.

4.Il Presidente del Collegio, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale, senza diritto al voto.


8.In caso di dimissioni o decadenza automatica per tre assenze ingiustificate o per altra ragione di suoi membri, dopo il subentro dei supplenti nell’ordine di lista, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione con il voto della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Art. 12 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1.Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente possono essere scelti fuori della Federazione. I membri supplenti partecipano con diritto al voto allorquando sostituiscono gli assenti.


2.Il Collegio svolge i seguenti compiti e funzioni:
a)Controlla la regolarità dell’andamento della gestione economica della Federazione e relaziona al Consiglio Nazionale sulla rispondenza dei fatti, atti ed operazioni poste in essere, alle scritture contabili, inoltre presentando una propria relazione sulla situazione di Bilancio della Federazione;
b)Il Collegio od il singolo revisore, quando accerti gravi irregolarità nella gestione contabile, deve immediatamente comunicarle al Presidente Nazionale ed annotare le stesse irregolarità del libro dei verbali del Collegio;
c)Il Collegio procede alle verifiche periodiche, previste dalla Legge e dall’art. 2403 C.C. (almeno una ogni trimestre) e si riunisce almeno una volta l’anno per la relazione annuale.

 

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere revocato solo dal Congresso Nazionale.

 

4. Il Presidente del Collegio, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale, senza diritto al voto.

 

5.In caso di dimissioni o decadenza automatica per tre assenze ingiustificate o per qualsiasi altra ragione di un suo membro, dopo il subentro dei supplenti nell’ordine di lista, si provvede alla sostituzione con maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale nella sua più prossima adunanza.

Art. 13 – PATRIMONIO, BILANCIO E CONTABILITÀ

1.La Federazione provvede al fabbisogno di spesa per l’organizzazione e per l’attuazione delle proprie finalità con un fondo sociale costituito da:
a)Quote degli associati, iscritti e tesserati;
b)Contributi di Enti Pubblici e Privati;
c)Contributi di Organismi Europei;
d)Contributi di Organismi Internazionali;
e)Liberalità, lasciti e donazioni;
f)Rinuncia dei crediti per quote associative, della Sede Nazionale nei confronti delle altre strutture dell’organizzazione, con delibera del Congresso Nazionale;
g)Rinuncia dei crediti per quote associative, delle altre strutture dell’organizzazione nei confronti della Sede Nazionale, con delibera del Congresso Nazionale, massima assise di presenza della rappresentanza delegata di tutte le strutture dell’organizzazione.


2.L’esercizio finanziario Federale coincide con l’anno solare, durante il quale ogni operazione di spesa o di investimento potrà essere effettuata nei limiti del Bilancio di Previsione.


3.Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione di Bilancio per l’esame e l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo per l’anno successivo.
(Esempio: 2019 = Cons. 2018+ Prev. 2020 ; 2020 = Cons. 2019 + Prev. 2021)

4.Il Bilancio Consuntivo, formato dal conto delle entrate e delle uscite e dalla situazione patrimoniale, è predisposto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale Nazionale entro il 31 luglio ed è sottoposto, con il parere espresso dalla Giunta Esecutiva Nazionale e con la Relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, all’approvazione del Consiglio Nazionale i cui componenti potranno prenderne visione, nei quindici giorni precedenti quello fissato per la Sessione di Bilancio, presso la Sede Nazionale.


5.Il Bilancio Preventivo, composto dalle previsioni di spesa e di entrata, quest’ultima formata anche sulla base delle quote determinate dalla Giunta Esecutiva Nazionale ai sensi dell’art. 4, commi 6. e 8., nonché di quelle determinate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 4., comma 7., accompagnato dalla relazione Programmatica della Giunta Esecutiva stessa predisposta dal Presidente Nazionale, è sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale in occasione della sessione di bilancio di cui al comma 3.

Art. 14 – ORGANIZZAZIONE REGIONALE

1.Fermo quanto stabilito dal comma 3. dell’articolo 3, ove non sia costituito il Comitato Regionale e fino a quando ciò non avverrà e nella stessa Regione sia stata costituita almeno una Federazione Provinciale, è istituita la Delegazione Regionale composta dal Presidente e dal Segretario Generale di ogni Federazione partecipante.

 

2.La Delegazione Regionale è organo di rappresentanza e tutela degli associati nei confronti degli Enti Regionali Pubblici e Privati.

 

3.La Delegazione Regionale, previe consultazioni delle Federazioni interessate da parte del Presidente Nazionale, è costituita con determinazione della Giunta Esecutiva Nazionale sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale, contenente la indicazione dei nominativi del Delegato Regionale e di uno o più Segretari di Delegazione Regionale cui assegna deleghe specifiche.


4.Le Delegazioni Regionali si reggono con il contributo delle Federazioni Provinciali, si riuniscono almeno due volte l’anno e cessano di esistere alla data di costituzione dei Comitati Regionali.

 

5.L’adozione di cui al comma 5. è deliberata dal Comitato Regionale o dal Consiglio Regionale col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e l’entrata in vigore del nuovo Statuto Regionale è indicata nella delibera di ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale che a tal fine emanerà specifiche disposizioni.

 

6.Tutte gli organi e le cariche delle strutture regionali sono soggette alla ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 15 - ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

1.Fino all’approvazione ed adozione, da parte delle Federazioni o Consigli Provinciali già esistenti, dello Statuto – quadro previsto dall’articolo 3, comma 4, è istituita la Delegazione Provinciale designata dal Comitato Regionale ove esistente o dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

 
2.L’adozione di cui al comma 1 potrà effettuarsi con delibera del Consiglio Provinciale , col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e l’entrata in vigore del nuovo Statuto è indicata nella delibera di ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale che a tal fine emanerà specifiche disposizioni.


3.Tutti gli organi e le cariche delle strutture provinciali sono soggette alla ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 16 – ORGANIZZAZIONE COMUNALE O COMPRENSORIALE

1.Fino all’approvazione ed adozione, da parte delle Federazioni Provinciali già esistenti, dello Statuto – quadro previsto dall’articolo 3., comma 5., è istituita la Delegazione Comunale o Comprensoriale designata dal Consiglio Provinciale ove esistente o dal Comitato Regionale.

 

2.L’adozione di cui al comma 1. potrà effettuarsi con delibera del Consiglio Provinciale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e l’entrata in vigore del nuovo Statuto è indicata nella delibera stessa;

 

3.Tutti gli organi e le cariche delle strutture delle Agenzie Comunali e Comprensoriali, sono soggette alla ratifica del Comitato di Presidenza di Federazione Provinciale.

Art. 17 – LE ASSOCIAZIONI ESTERNE AFFILIATE

1.Fino all’approvazione ed adozione, da parte del Comitato di Presidenza Nazionale, della Convenzione – quadro previsto dall’articolo 3, comma 6, è istituita la Delegazione nazionale designata dalla Giunta esecutiva Nazionale.

Art. 18 – LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA

1 . Fino all’approvazione ed adozione, da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, degli Statuti – quadro delle categorie e dei settori, previsti dall’articolo 3, comma 2, è istituita la Delegazione nazionale designata dalla Giunta esecutiva Nazionale.

Art. 19 – IL CENTRO STUDI E RICERCHE E SERVIZI

Fino all’approvazione ed adozione, da parte del Giunta Esecutiva Nazionale, del Regolamento previsto dall’articolo 3, comma 9, è istituita la Delegazione nazionale designata dalla Giunta esecutiva Nazionale.

Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

1.I Componenti degli Organi Federali a qualsiasi livello territoriale od organizzativo assenti dalle riunioni dell'organo di appartenenza senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, su istanza di uno o più componenti dello stesso organo collegiale, possono essere dichiarati decaduti, a seconda del livello, dal Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva Nazionale, Giunta Esecutiva o Consiglio di Categoria, Presidenti di Federazione o Sezioni Anziani, Giovani e Donne di FENAILP e degli altri organismi istituiti da FENAILP a livello Comunale, Comprensoriale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale.


2.I soggetti di cui al comma precedente e gli associati o le associazioni aderenti che vengano meno ai doveri verso la Federazione incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

a)Il biasimo scritto;
b)La sospensione da una più delle cariche di cui investito;
c)L’espulsione dall’organizzazione Federale.
Gli interventi sanzionatori sono proposti dall’organo di appartenenza del dirigente, o da un componente della Giunta Esecutiva Nazionale al Presidente Nazionale che, accertata l’infrazione, adotta il provvedimento. Contro il detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

 

3.Le cariche di Presidente Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, di Segretario Generale, di Delegato Regionale, di Presidente del Comitato Regionale o di Federazione sono tra loro incompatibili.

 

4.Sono altresì incompatibili con le cariche di Dirigente Nazionale, Regionale o Provinciale, a qualsiasi livello, quelle ricoperte in organismi di interesse emulativo e competitivo o di contrario interesse con la Federazione.

 

5.In presenza di più nomine incompatibili tra loro, l’interessato è obbligato ad esercitare l’opzione per una di esse entro 30 giorni dal loro apprendimento o dalla data di comunicazione scritta della constatazione da parte di chiunque appartenente all’organizzazione.

 

6.Chiunque abbia riportato una condanna penale con sentenza passata in giudicato e con pena detentiva superiore mesi sei, ancorché sospesa o patteggiata, non può essere eletto in alcuno degli organismi previsti dal presente Statuto. La violazione del presente comma comporta la nullità della deliberazione.

 

7.L’iniziativa dell’azione giudiziaria, sia civile che penale per fatti riguardanti i rapporti interni alla Federazione, è riservata alla Giunta Esecutiva Nazionale; l’associato che viola tale disposizione è automaticamente espulso dalla Federazione, il dirigente è automaticamente sospeso dalla carica, l’organismo Federale e automaticamente sospeso e commissariato fino a sentenza passata in giudicato e salvo il suo rinnovo a norma del presente Statuto, infine, per l’Associazione aderente che viola la stessa disposizione per i rapporti con FENAILP vi è l’automatica risoluzione della convenzione in essere con la Federazione. Le dette espulsioni, sospensioni e risoluzioni, sono adottate ed eseguite dalla Giunta Esecutiva Provinciale e, anche per l’inadempienza di questi, dalla Giunta Esecutiva Nazionale, sentito il parere del Presidente del rispettivo Collegio dei Probiviri.

 

8.In presenza di fatti e comportamenti che possono compromettere la stabilità dell'organizzazione e l'onorabilità della Federazione a qualunque livello territoriale, gli organismi elettivi delle strutture di cui all'articolo 3, comma 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, nonché articoli 14, 15, 16, 18 e 19 del presente Statuto, possono essere sciolti con provvedimento del Presidente Nazionale che, con lo stesso atto, nomina in loro vece un Commissario Straordinario del quale determinano i compiti e la durata. Tale provvedimento è soggetto alla ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale. Il ripristino delle condizioni di regolarità organizzativa delle strutture commissariate, salvo che nel frattempo non intervengano adempimenti di carattere generale, è disposto dallo stesso Presidente Nazionale, vista la relazione scritta presentata dal Commissario Straordinario entro il termine di scadenza di tale incarico. Il Commissario  Straordinario può essere sostituito dal Presidente Nazionale in qualunque momento, con successiva ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale e la durata dell'incarico prorogata su richiesta scritta e quivi motivata dallo stesso Commissario.

Art. 21 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1.In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità o a soggetti “non profit” della Federazione o sue associanti o partecipanti.

Art. 22 - RINVIO – REGOLAMENTO INTERNO D’ATTUAZIONE

1.Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dalla legge.


2.Su proposta del Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva potrà provvedere alla predisposizione di un Regolamento Interno d’Attuazione da sottoporre, per la successiva adozione ed emanazione, al Consiglio Nazionale che lo approverà e lo emanerà con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il predetto Regolamento Interno d’Attuazione, purché non in  contrasto con i principi, le norme e le direttive contenute nel presente Statuto, potrà meglio precisare, regolare, integrare e dare attuazione, mediante specifiche disposizioni, al contenuto di tutti gli articoli dello Statuto della Federazione.

Art. 23

1.Il Presente Statuto approvato al Congresso Nazionale di FENAILP entra immediatamente in vigore onde consentire al Congresso stesso l’elezione degli Organi Statutari Nazionali.

 

2. Il Congresso attribuisce al Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale espresso mandato per l’espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti di Legge che si rendessero necessari per la regolarizzazione e la registrazione del presente Statuto.

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