DURC DI CONGRUITÀ NEGLI APPALTI: LE INDICAZIONI OPERATIVE DELL’ANAC

La CNCE, con la Notizia del 12 febbraio 2026, richiama il Comunicato dell’ANAC del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio 2026, che fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti sulla congruità della manodopera edile.
L’obbligo di DURC di congruità discende dal DM n. 143/2021, introdotto per garantire il rispetto dei contratti collettivi e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale. Il DURC di congruità verifica non solo la regolarità contributiva delle imprese, ma anche la coerenza tra il costo della manodopera indicato in offerta e quello effettivamente applicato nei cantieri.
L’ANAC sottolinea che tale verifica è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo, per le attività indicate nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. Il controllo di congruità si articola in più fasi e il certificato, rilasciato dalla Cassa Edile o dall’Edilcassa competente, deve essere richiesto prima del saldo finale dei lavori.
Un chiarimento rilevante riguarda i pagamenti diretti ai subappaltatori: anche in questi casi, l’amministrazione deve ottenere l’attestazione di congruità dall’appaltatore principale, unico soggetto autorizzato a inserire i dati nel portale Edilconnect e a richiedere il rilascio del certificato.
In sintesi, il DURC di congruità rafforza la trasparenza negli appalti pubblici, assicurando che le verifiche contributive e contrattuali non siano solo formali, ma strumenti concreti per prevenire irregolarità, garantire correttezza nei pagamenti e tutelare i lavoratori del settore edile.

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