CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: RISOLUZIONE

Con Risoluzione 26 luglio 2022, n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. n. 145/2013 e, in particolare, per le attività attinenti al design e all'ideazione estetica.

Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria precisa che per l'ammissibilità al credito d'imposta in esame, è necessario che le attività (lavori) si caratterizzino, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico.

Pertanto, in merito all'istanza di Interpello in esame e in considerazione di un parere tecnico MISE, l'Agenzia chiarisce che l'attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti non rientrano, per il periodo d'imposta 2019, tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 3, D.L. n. 145/2013 in quanto non presentano il requisito della novità e il rischio di insuccesso tecnologico.

L'Agenzia precisa infine che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019)  ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio e, di conseguenza, le attività di design e ideazione estetica potrebbero, in astratto, rientrare nell'agevolazione, se si verifica il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”).

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