TRATTENUTA SINDACALE: IL DATORE DEVE RISPETTARE LA RICHIESTA DAL LAVORATORE ANCHE DOPO IL REFERENDUM

Con Ordinanza n. 27722 del 17 ottobre 2025, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una società condannata ex art. 28 D.Lgs. n. N. 300/1970 per non effettuate le trattenute sindacali richieste dai dipendenti nei confronti di un sindacato. Per la Corte, è antisindacale il comportamento del datore che rifiuta di adempiere a conto richiesta del lavoratore in quanto il referendum del 1995 ha abrogato l'obbligo del datore di lavoro di effettuare le trattenute ma non ha introdotto un divieto di cessione. La cessione del credito, di cui viene confermata la legittimità come strumento per ottenere il pagamento delle quote associative a favore delle organizzazioni sindacali, richiede soltanto la notifica della decisione al debitore ceduto e non anche il suo consenso.

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