ERRATA COMUNICAZIONE DI SCONTO IN FATTURA: INTERPELLO

Con Risposta a Interpello 24 novembre 2025, n. 295, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di correggere una comunicazione di prima opzione relativamente a crediti superbonus 2023 e 2024, in cui il cedente ha erroneamente indicato l'opzione di cessione del credito anziché quella di sconto in fattura. Nel caso di specie l'istante (cessionario) ha già utilizzato in compensazione parte del credito edilizio acquisito, trovandosi nella posizione di non poter più modificare o annullare la relativa comunicazione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'errata indicazione dell'opzione (cessione anziché sconto) non rappresenta solo un errore formale, in quanto l'opzione di sconto in fattura permette un trasferimento del credito ulteriore a soggetti non qualificati.
Tuttavia, pur non essendo stato tempestivamente modificato le scelte operano attraverso la rinuncia al credito da parte del cessionario (e la trasmissione di una nuova comunicazione nei termini previsti), secondo l'Agenzia:
rimane valida la rinuncia al diritto alla detrazione in cambio di un credito di pari importo sul corrispettivo, comunicata dal cedente;
non è possibile per il cessionario beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura (vale a dire, l'ulteriore cessione "libera");
il cessionario conserva comunque il diritto di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo ai soggetti qualificati.

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