LA SANATORIA EDILIZIA NON È SUFFICIENTE A FAR VENIR MENO IL REATO IN MATERIA ANTISISMICA
A ribadirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2923 del 2026, ha riaffermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza penale: la normativa antisismica opera su un piano distinto e autonomo rispetto a quella urbanistica e non ammette forme di regolarizzazione postuma.
Secondo i giudici di legittimità, mentre la disciplina urbanistico-edilizia consente, in presenza di determinati presupposti, il rilascio di una sanatoria per opere realizzate senza titolo, tale possibilità è radicalmente esclusa in ambito antisismico. Le prescrizioni volte alla tutela della pubblica incolumità, infatti, impongono che ogni intervento strutturale sia preventivamente autorizzato e verificato dall’autorità competente, prima dell’inizio dei lavori. L’assenza di questo controllo preventivo integra di per sé la fattispecie penale.
La Corte chiarisce che eventuali provvedimenti amministrativi successivi, anche se idonei a regolarizzare l’opera dal punto di vista urbanistico, non incidono sulla rilevanza penale della condotta. Il reato si consuma nel momento stesso dell’esecuzione dei lavori in violazione delle norme antisismiche e non è suscettibile di estinzione attraverso autorizzazioni rilasciate ex post.
La pronuncia assume particolare rilievo pratico perché conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione nel separare nettamente i due piani normativi. La sicurezza strutturale degli edifici, specie in territori a rischio sismico, costituisce un interesse primario che non può essere sacrificato sull’altare della regolarizzazione amministrativa. Ne deriva che tecnici, committenti e costruttori devono prestare la massima attenzione al rispetto delle procedure preventive, consapevoli che la sanatoria non rappresenta, in questi casi, una via di uscita sul piano penale.