IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

Con la sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina dell’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del D.L. n. 34/2020. La disposizione censurata precludeva l’accesso alle procedure di emersione ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema di informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver rispettato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno.
Secondo la Corte, tale preclusione si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto determina un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. La normativa sull’emersione è, infatti, finalizzata a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale e privi di un valido titolo di soggiorno. Tuttavia, la disposizione impugnata escludeva da tali procedure gli stranieri segnalati nel SIS per ingresso o soggiorno irregolare in un altro Stato dell’area Schengen, pur consentendo l’accesso a coloro che erano entrati irregolarmente direttamente in Italia.
La Corte ha ritenuto tale differenziazione priva di una giustificazione razionale, poiché fondata esclusivamente sulla presenza di una segnalazione nel SIS, senza alcuna valutazione concreta della posizione individuale dello straniero. Ne deriva una discriminazione irragionevole che frustra le finalità stesse della disciplina di emersione.
A rafforzare le conclusioni della Consulta interviene, inoltre, la disciplina europea del SIS, come ridefinita dal Regolamento (UE) 2018/1861. Tale normativa impone agli Stati membri di procedere a una valutazione individuale dei casi, escludendo che la segnalazione nel sistema abbia carattere automaticamente ostativo al rilascio o alla proroga di un titolo di soggiorno. In presenza di una richiesta da parte di uno straniero segnalato, lo Stato competente è tenuto a consultare lo Stato che ha inserito la segnalazione e a verificare concretamente se la presenza dell’interessato costituisca una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La pronuncia si inserisce, dunque, in un percorso di rafforzamento delle garanzie di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa in materia di immigrazione e lavoro.
TOP