TEMPI DI CARICO E SCARICO, STOP ALLE INCERTEZZE: ARRIVANO I CHIARIMENTI DEL MIT

Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene per chiarire in modo definitivo la disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci prevista dall’articolo 6-bis del d.lgs. 286/2005, modificato dal decreto-legge 73/2025. L’obiettivo è rendere omogenee le prassi lungo l’intera filiera logistica, riducendo incertezze interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.
Il punto centrale della circolare riguarda la franchigia massima di attesa, fissata in 90 minuti, entro cui le operazioni preliminari non danno diritto ad alcun indennizzo. Il Ministero precisa però che tale franchigia riguarda esclusivamente l’attesa prima dell’inizio delle attività: i tempi effettivi di carico e scarico restano esclusi e non possono essere assorbiti nei 90 minuti.
Una volta superato il limite di franchigia, scatta automaticamente il diritto all’indennizzo, calcolato su base oraria e dovuto anche nel caso in cui il ritardo riguardi l’effettiva esecuzione delle operazioni, senza possibilità di applicare ulteriori franchigie. La circolare ribadisce inoltre la responsabilità solidale di committente e caricatore, chiamati entrambi a rispondere nei confronti del vettore per il pagamento delle somme dovute.
Resta escluso ogni indennizzo quando il ritardo sia imputabile al vettore, circostanza che dovrà essere adeguatamente documentata. Il MIT invita inoltre le parti a definire con precisione, nei contratti di trasporto, luogo, fascia oraria e modalità di accesso alle aree operative, così da evitare contestazioni e garantire la tracciabilità degli eventi.
L’intervento ministeriale, di natura interpretativa, punta a rafforzare trasparenza e certezza nei rapporti contrattuali, fornendo un quadro applicativo uniforme e favorendo una gestione più efficiente dei flussi di carico e scarico lungo la catena logistica.

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