CONTROLLI ISPETTIVI SU VIOLENZE E MOLESTIE IN AMBITO LAVORATIVO E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

La crescente attenzione verso la tutela della dignità personale nei luoghi di lavoro ha ampliato il raggio d’azione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), chiamato oggi a vigilare non solo sugli aspetti tradizionali del rapporto di lavoro, ma anche su condotte come violenze, molestie e minacce. L’attività ispettiva si concentra sulla prevenzione e sulla pronta gestione di comportamenti che possano compromettere l’integrità fisica o psicologica dei lavoratori, verificando l’adeguatezza delle misure interne adottate dall’azienda.
In tale prospettiva, la connessione con il D.lgs. 231/2001 è sempre più evidente. Le condotte lesive che integrano reati come maltrattamenti, violenza privata o atti persecutori possono, infatti, tradursi in responsabilità amministrativa dell’ente quando commesse nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. Ciò rende essenziale che il modello organizzativo 231 includa protocolli specifici di prevenzione dei comportamenti molesti, sistemi di segnalazione efficaci e procedure disciplinari adeguate.
Durante le verifiche, gli ispettori valutano l’esistenza di policy chiare, attività formative rivolte al personale e strumenti interni di ascolto delle vittime. L’assenza di tali presidi può rilevare non solo ai fini sanzionatori, ma anche come indice della mancata adozione di un modello 231 idoneo ed efficace.
Per le imprese, quindi, la prevenzione di violenze e molestie non è più solo un obbligo etico o sociale, ma un elemento centrale della propria accountability. Un sistema di controllo interno realmente operativo rappresenta oggi la migliore tutela per i lavoratori e, al contempo, la più solida protezione per l’ente dai rischi sanzionatori previsti dal decreto 231.

TOP