È ILLEGITTIMO IL RECESSO UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO DAL CCNL PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un contratto collettivo nazionale (CCNL) prima della sua naturale scadenza è considerato illegittimo, poiché viola la funzione e la struttura stessa della contrattazione collettiva. Il CCNL, infatti, è un accordo negoziato tra le parti sociali che stabilisce diritti, obblighi, trattamenti economici e normativi validi per un determinato settore. La sua efficacia temporale non è rimessa alla volontà del singolo datore, ma è frutto di un equilibrio negoziale che deve rimanere stabile fino alla scadenza pattuita.
Il datore di lavoro che tenta di sottrarsi unilateralmente all’applicazione del CCNL prima del termine si pone in contrasto con il principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti e con il ruolo costituzionale attribuito alla contrattazione collettiva. Tale condotta può generare responsabilità sia nei confronti dei lavoratori, che subirebbero un ingiustificato peggioramento delle condizioni, sia nei confronti dell’associazione datoriale firmataria.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il recesso anticipato non produce effetti e non consente al datore di disapplicare le previsioni contrattuali vigenti. Restano quindi applicabili tutte le clausole economiche e normative fino alla scadenza prevista, salvo che le parti collettive stipulino un nuovo accordo. Ne
deriva che l’impresa non può sostituire arbitrariamente il CCNL con contratti diversi o più sfavorevoli. Questa tutela garantisce stabilità, certezza e parità di trattamento all’interno del mercato del lavoro.