SUPERBONUS: PER LA FRUIZIONE NON È SUFFICIENTE LA QUALIFICA DI ETS

L’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità del  superbonus nell'aliquota del 110%, di cui al comma 10-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020, da parte di un ente ecclesiastico che intende iscriversi al  RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In particolare, l'ente, pur possedendo le caratteristiche soggettive ed oggettive idonee per ottenere la qualifica di ONLUS, non si è mai iscritto alla relativa anagrafe, ed intende ora iscriversi direttamente al RUNTS in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS). In tale circostanza, l'Agenzia ha tuttavia negato la fruizione della maxidetrazione, in quanto l'elencazione dei soggetti beneficiari contenuta nel comma 9 del citato art. 119 è tassativa e non richiama gli ETS: l'ente ecclesiastico, per poter fruire dell'agevolazione, avrebbe quindi dovuto precedentemente ottenere la qualifica di ONLUS, non essendo tale requisito "sanabile" a posteriori tramite l'iscrizione al RUNTS.

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