NOTIFICA CARTOLARE: LA NULLITÀ È SANATA SE LO SCOPO È RAGGIUNTO, CONFERMA LA CASSAZIONE

Con la pronuncia n. 34771 del 30 dicembre 2025, la Corte di cassazione ha chiarito nuovamente il regime della notifica cartolare delle cartelle esattoriali, ribadendo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: la notifica cartacea, sebbene difforme dalla modalità telematica prevista dalla legge (PEC), non determina l’inesistenza dell’atto, bensì una nullità che può essere sanata qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale sostenendo la mancata notifica tramite PEC. La Corte ha respinto il ricorso, osservando che i pagamenti parziali effettuati dal contribuente dimostrano la sua effettiva conoscenza della cartella, concretizzando così l’effetto sanatorio della nullità. In altre parole, se il destinatario riceve l’atto e agisce in base ad esso, la mancata osservanza delle formalità previste non inficia l’efficacia della notifica.
La Cassazione ha inoltre precisato che l’inesistenza dell’atto è una categoria residuale, riferibile solo ai casi in cui l’atto non sia stato mai formato o emanato. Al contrario, la notifica cartacea, pur non conforme alla normativa vigente, costituisce un atto formale che può produrre effetti giuridici se raggiunge lo scopo per cui è stata disposta: informare il contribuente dell’esistenza del debito e delle relative scadenze.
La sentenza rafforza quindi l’orientamento secondo cui le formalità notificate devono essere considerate strumenti funzionali al risultato, e non fini a se stesse. Se il contribuente è a conoscenza dell’atto e lo esegue, la nullità originaria si estingue. Questo principio ha rilevanti implicazioni pratiche, soprattutto per le controversie tributarie, dove l’attenzione si concentra sempre più sulla sostanza dell’atto rispetto alla forma.
In sintesi, la decisione n. 34771/2025 conferma che la notifica cartolare, pur difforme dalla PEC, può essere efficace e sanata laddove abbia raggiunto il suo scopo: una conferma della prevalenza della funzione sostanziale delle notifiche rispetto alle rigidità formali.

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