SUPERBONUS: L'IMPRESA EDILE È TENUTA A RISARCIRE IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Con Sentenza 2 novembre 2023, n. 1080, il Tribunale di Frosinone ha stabilito che l'impresa esecutrice è tenuta a risarcire al committente il danno derivante dal mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori che compromette l'accesso ai bonus edilizi, qualora il ritardo sia imputabile alla stessa. Nella vicenda in esame, il ritardo dell'impresa edile non ha impedito al contribuente di avvalersi del Superbonus, ma ne ha inficiato la percentuale del beneficio fiscale spettante. Pertanto, il giudice ha disposto la risoluzione del contratto per inadempimento e, al contempo, ha previsto il risarcimento del danno patito dal committente quantificandolo in base alla percentuale di beneficio persa