SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE AL LAVORATORE

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 29335 del 23 ottobre 2023, ha affermato che in caso di licenziamento di un lavoratore per un'ingiusta accusa di furto di beni aziendali, poi reintegrato e assolto in sede penale, il datore deve pagare, in aggiunta al danno morale, anche il danno esistenziale arrecato, ovverosia quello alla vita di relazione che si produce nella sfera esterna dei rapporti professionali e non.