Ricorso contro verbali ispettivi: Chiarimenti Inl
Chiarimenti nella Nota INL n. 1551 del 13 ottobre 2021 sui ricorsi al comitato per il rapporto di lavoro: quando sono ammessi
Con la nota 1551 del 13 ottobre l'ispettorato riporta quanto espresso anche dall'ufficio legislativo del ministero del lavoro in materia di ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”
Va ricordato che tali atti sono sottoposti alla valutazione dei Comitati per i rapporti di lavoro istituiti dall'art 17 del dlgs del 2004 il quale prevede:
"il Comitato per i rapporti di lavoro, è composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione (..). Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto."
La nota chiarisce in primo luogo che - la “sussistenza” del rapporto di lavoro può essere oggetto di ricorso nei casi di:
- accertamenti che abbiano ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l’esistenza (es. impiego di personale “in nero” e non anche nelle ipotesi di rapporto di lavoro fittizio).
- località del distacco transnazionale
- riconducibilità dei tirocini lavorativi come rapporto di lavoro subordinato
Non rientrano invece nelle competenze del comitato le ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003,
Riguardo invece al concetto di "qualificazione” del rapporto di lavoro, vi rientrano i casi in cui venga contestata la tipologia contrattuale utilizzata. In proposito la competenza del Comitato è circoscritta alla valutazione della fattispecie negoziale alla quale sono ricondotte le prestazioni lavorative, e si procede quindi al riesame delle ragioni che hanno indotto l’organo di vigilanza a inquadrare diversamente il rapporto contrattuale rispetto a quanto dichiarato dalle parti. Sono ritenuti ammissibili quindi casi di:
- ricorso contro la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e co.co.co.;
- prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
- lavoro reso dai famigliari) o da lavoro intermittente o da apprendistato ad un “normale” lavoro subordinato.
Non si ritiene che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa (accertamento orario full-time in luogo del part-time).
Procedure operative per il ricorso al comitato per il lavoro
È previsto un termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso decorrenti, in caso di diffida, dallo spirare del termine previsto per la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni in misura minima ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono quindi i 90 giorni concessi al Comitato per decidere e, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, “decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. l’emissione dell’ordinanza ingiunzione deve effettuarsi comunque entro il termine prescrizionale di 5 anni (art. 28 della L. n. 689/1981.)