RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Con Sentenza 20 novembre 2023, n. 1679, la Corte d'Appello di Ancona ha stabilito che, in caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, non trova applicazione l'art. 1591 c.c., ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Pertanto, il locatore è tenuto: a formulare apposita domanda, per far valere il diritto alla restituzione del bene; a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re IPSA, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione.