REINTEGRA DISPOSTA DAL GIUDICE: DOVERE DI RIPRISTINO DELLA POSIZIONE LAVORATIVA ABITUALE

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 11564 del 3 maggio 2023, ha sancito che l'ordine di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo comporta, per il datore, il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il quale dovrà essere reinserito nell'abituale luogo di lavoro e nelle mansioni originarie, anche nel caso in cui durante il periodo di assenza questi sia stato sostituito. 

L'eventuale subentro, infatti, deve essere considerato provvisorio e non costituisce un legittimo motivo per predisporre il trasferimento del lavoratore reintegrato.

 

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