REGIME FISCALE DEI REDDITI DI PENSIONE EROGATI A SOGGETTI RESIDENTI IN FRANCIA
Con Principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le pensioni erogate in relazione ad un impiego privato a soggetti residenti in Francia sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato (articolo 18, Convenzione Italia-Francia).
In particolare, con l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese è stata definita l'interpretazione da dare all'espressione «sicurezza sociale» ed è stato concordato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Quindi, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del TUIR.