RECUPERO CREDITO IVA RIVERSATO

L’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di gruppo e il divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti, di cui all'art. 73, D.P.R. n. 633/1972, e all'art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022. Nel caso specifico, l'istante chiede chiarimenti relativamente alle modalità di recupero del credito IVA riversato per la definizione di una lite pendente, ed in particolare se tale credito possa confluire nella dichiarazione IVA della società. L'Agenzia chiarisce che l'eccedenza  IVA computabile in detrazione a seguito di un riversamento operato nel 2023 non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l'ha maturata, finché la stessa partecipa ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

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