RECESSO ANTICIPATO LOCAZIONE COMMERCIALE

 Con Sentenza 26 ottobre 2023, n. 1944, il Tribunale di Messina ha sancito che è legittimo il recesso anticipato da parte del conduttore in presenza di gravi motivi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, Legge n. 392/1978, è necessario il preavviso di almeno sei mesi  da comunicare al locatore. Ciò comporta l'obbligo, in capo al conduttore, di corrispondere al locatore le mensilità dovute fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, anche qualora l'immobile venga rilasciato prima di tale termine.

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