Procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità: chiarimenti dall’Inl

L'INL, interpellato sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum (D.Lgs n. 151/2001), con la Nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, ha ribadito che:

  • l'astensione dal lavoro decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte dell'INL e che
  • giorni di congedo obbligatorio ante partumnon fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto, ciò poiché, anche in tale ipotesi, trova applicazione il principio secondo cui i giorni antecedenti la data del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto.
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