OPERATORI POSTALI LEGITTIMATI ALLA VALIDA NOTIFICA ATTI TRIBUTARI, GIUDIZIARI, ESECUTIVI

Ancora oggi molti comuni, ed Enti Pubblici in genere continuano ad inviare Intimazioni di Pagamento o Cartelle di Pagamento per Tributi da loro gestiti con le Poste Private che nella maggior parte dei casi sono soggetti titolari solo di licenza individuale semplice e per tale motivo possono recapitare posta commerciale ordinaria.
La notificazione di atti tributari, giudiziari ed esecutiv, può essere fatta validamente anche da operatori di Poste private purche’ siano titolari di Licenza individuale speciale.
La L. 124/2017 ha quindi ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a Poste Italiane, le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti privati, a patto, però, che questi avessero ottenuto tale licenza, che deve avere data antecedente alla loro attività di notifica.
Tutto questo è valido solo a partire dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore del novellato art. 1 L. 890/1982 (o, a tutto concedere, dal 10 settembre 2017, data di entrata in vigore della L. 124/2017).
Anche prima dell’entrata in vigore della nuova legge, stabilita al 01 gennaio 2018, nel periodo transitorio, la validità della notificazione da parte di poste private è subordinata alla presenza della Licenza Individuale Speciale rilasciata dal Ministero e verificabile nell’apposito elenco.
Quindi per la legge sulla notificazione si verificano due situazioni temporali e giuridiche:
-Ex ante legge riforma: L.124-2017-atti notificati prima del 01
gennaio 2018: si può contestare difetto di notifica per violazione
della legge in materia;
-Ex post legge riforma: L.124-2017-atti notificati dopo il 01 gennaio
2018: si può contestare difetto di notifica per violazione della
legge soltanto se l’operatore postale privato non ha Licenza Individuale Speciale.
Un caso particolare è il periodo transitorio: atti notificati nel periodo intermedio dal 10 settembre 2017 fino al 01 gennaio 2018 si possono contestare per difetto di validità di notifica.
In questo caso la P.A. dovrà dimostrare di avere agito con Operatore postale privato titolare di licenza individuale speciale.
Cosa controllare al momento della ricezione
Va richiesto al momento della notificazione il numero della Licenza Individuale Speciale.
Oppure se l’operatore postale privato non lo riferisce va ricercato e verificato nell’apposito elenco del ministero.
Infatti, dal sito web del Ministero Competente in materia è possibile consultare e verificare gli operatori postali privati autorizzati alla Notificazione di Atti Amministrativi Impositivi e Atti Giudiziari
Questo Elenco è aggiornato ogni 6 mesi a cura del ministero:
quindi fatta eccezione per POSTE ITALIANE SPA (soggetto da
sempre autorizzato dalla legge 890-1980) e degli altri
operatori postali privati, autorizzati con licenza individuale
speciale ed inscritti in apposito elenco speciale del ministero
gli altri operatori postali privati possono consegnare solo
corrispondenza commerciale senza valore di notifica legale.
ATTENZIONE: alcuni operatori postali privati sono autorizzati con Licenza Individuale Speciale (A) per alcuni ATTI AMMINISTRATIVI; oppure licenza (B) anche per ATTI GIUDIZIARI.
Talvolta sono autorizzati ad operare solo in alcune regioni per il tramite della Licenza Individuale Speciale.
Quindi controllare sempre in elenco del ministero se:
titolare licenza individuale;
regione di competenza;
competente per atti amministrativi, per atti giudiziari, per entrambi.
2) Come impugnare e contestare
Non conviene impugnare l’atto amministrativo arrivato con notifica irrituale con Operatore Postale Privato non abilitato perche’ non detiene la Licenza Individuale Speciale e non è iscritto nell’Elenco Speciale del Ministero.
Conviene impugnare l’atto amministrativo successivo a quello notificato in modo IRRITUALE.
L’atto amministrativo notificato da Operatore non autorizzato è considerato dalla legge e dai giudici tributari INESISTENZE nel diritto.
Ma se viene impugnato tale atto da subito, la sua impugnazione vale a sanare il difetto di notifica perché si è realizzata la compiuta conoscenza dell’atto, ex art.156 c.p.c. e sentenza Cassazione 299-2020.
Quindi, conviene non impugnare l’atto amministrativo, ad esempio Avviso di Accertamento, se è certo che è stato notificato in modo irrituale, e procedere poi ad impugnare la successiva cartella di pagamento, che è atto nullo perché atto conseguente ad un atto inesistente e nullo da origine in quanto non notificato.

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