ISOLATO SUL LAVORO E SPINTO AL PREPENSIONAMENTO: RICONOSCIUTO IL DANNO ALL’IMMAGINE, ESCLUSO IL MOBBING
Con l’Ordinanza n. 32598 del 14 dicembre 2025, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui confini giuridici del mobbing e sulla distinzione tra illecito lavoristico e danno risarcibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto conforme a diritto la decisione impugnata che, pur riconoscendo il danno all’immagine subito dal lavoratore, ha escluso la configurabilità del mobbing.
Il caso riguardava un dipendente progressivamente emarginato dal contesto lavorativo, privato di mansioni effettive e, di fatto, indotto ad accettare il prepensionamento. Una situazione che aveva inciso negativamente sulla sua reputazione professionale e sul ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione aziendale. Da qui la richiesta di risarcimento per condotte vessatorie reiterate.
La Cassazione ha però ribadito un principio ormai consolidato: la nozione di mobbing ha natura medico-legale e non possiede autonoma rilevanza giuridica. Essa è funzionale esclusivamente a individuare comportamenti che, per caratteristiche e intensità, possono integrare una violazione dell’art. 2087 del codice civile e della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la Corte, non ogni situazione di disagio, isolamento o dequalificazione professionale può automaticamente essere qualificata come mobbing. È necessario accertare la presenza di una pluralità di comportamenti sistematici e intenzionalmente persecutori, finalizzati all’emarginazione del lavoratore. In assenza di tale disegno unitario, la fattispecie non può dirsi integrata.
Resta tuttavia ferma la possibilità di riconoscere specifiche voci di danno, come quello all’immagine e alla dignità professionale, quando risulti provato il pregiudizio subito. Un orientamento che conferma l’approccio rigoroso della giurisprudenza nel distinguere tra tutela risarcitoria e qualificazione giuridica delle condotte datoriali.