SPEDIZIONI DI MODICO VALORE EXTRA UE: LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE SUL NUOVO CONTRIBUTO

Con la Circolare 30 dicembre 2025, n. 37, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito al contributo introdotto dall’articolo 1, commi da 126 a 129, della Legge di Bilancio 2026. La misura è finalizzata alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE.
In particolare, la Circolare esamina i seguenti aspetti:
operazioni interessate;
definizione di spedizione;
soggetti obbligati;
codice contributo da utilizzare;
dichiarazioni ordinarie e semplificate (con i rispettivi valori e soglie)
adeguamento delle garanzie (DPO) dei dichiaranti;
contabilizzazione e pagamento del contributo.
Si rammenta che il contributo, pari a € 2, è dovuto per ciascuna spedizione proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, di valore dichiarato non superiore a € 150,00, effettuata a partire dal 1° gennaio 2026.
Il contributo si inserisce nel quadro delle attività di controllo e gestione delle importazioni di basso valore, un settore caratterizzato da un volume crescente di operazioni, soprattutto a seguito dello sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero. L’obiettivo del legislatore è quello di garantire un più efficace presidio doganale, assicurando al contempo la sostenibilità dei costi amministrativi sostenuti dall’Amministrazione finanziaria.
La circolare dell’ADM chiarisce l’ambito di applicazione del contributo, specificando che esso riguarda le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi e soggette alle formalità doganali previste dalla normativa unionale e nazionale. Vengono inoltre forniti indirizzi interpretativi utili agli operatori economici, ai soggetti che presentano le dichiarazioni doganali e agli intermediari coinvolti nelle operazioni di importazione.
Particolare attenzione è dedicata alle modalità operative di applicazione del contributo, con l’indicazione delle fasi procedurali interessate e delle responsabilità in capo ai soggetti obbligati. L’Agenzia evidenzia come il nuovo onere non abbia natura tributaria, ma sia strettamente correlato ai costi amministrativi derivanti dalla gestione delle pratiche doganali.

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