ONERE DELLA PROVA DELL'ESISTENZA DI DANNI NELL'IMMOBILE LOCATO

  Con Sentenza 4 settembre 2023, n. 747, il Tribunale di Sassari ha chiarito che la prova dell'esistenza di danni alla cosa riconsegnata può essere fornita dal locatore anche mediante presunzioni. Diversamente, incombe sul conduttore, ai sensi degli articoli 1590 e  1588 cod. civ., l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all'immobile locato al termine della locazione ed all'atto della riconsegna, presumendosi buono lo stato di quello all'inizio del rapporto ed esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto.

TOP