ONERE DELLA PROVA AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

   Con Sentenza 24 luglio 2023, n. 1352, il Tribunale di Venezia è intervenuto in merito all'onere probatorio  per la risoluzione del contratto di locazione. In particolare, nel caso in cui l'inadempimento risulta provato e riguarda le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (pagamento dei canoni), ne deriva che deve ritenersi realizzato un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., che legittima la risoluzione del contratto di locazione. Pertanto, trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale, spetta al creditore dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, il quale si può limitare: a produrre il contratto; ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, alla conduttrice fornire la prova del fatto estintivo del diritto.

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