OBBLIGO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRATORE E CREDITORI

Con Sentenza 6 febbraio 2024, n. 241, il Tribunale di Pescara ha stabilito che l'amministratore è obbligato a comunicare al creditore, che intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.

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