NO OBBLIGO DI RIASSUNZIONE DELL'INTERO PERSONALE DELL'APPALTATORE USCENTE
In materia di appalti, la Sezione VI del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5243, ha affermato che la clausola sociale di riassorbimento dei dipendenti dell'appaltatore uscente, non essendo previsto un obbligo di assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale, deve essere interpretata alla luce dei principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza, ed in compatibilità con l'organizzazione dell'impresa dell'appaltatore subentrante. I lavoratori non riassunti dall'appaltatore subentrante, né reimpiegati in altri settori dall'appaltatore uscente beneficeranno di ammortizzatori sociali.