NEL CASO DI "TRASLOCO PER CAMBIO" È CONFIGURABILE LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Con ordinanza n. 29561 del 25 otto- bre 2023 la Corte di Cassazione ha statuito che il "trasloco" di due lavora- tori da un'azienda ad un'altra costitui- sce una cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile. Ciò in quanto:
è stata riconosciuta loro, per intero, l'anzianità di servizio maturata e sono stati assunti senza patto di prova o valutazione della loro idonei- tà al servizio.