LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO: INVALIDO SE INFRANTO IL DIRITTO ALL’ASPETTATIVA

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15568 del 4 giugno 2024, ha stabilito che la fruizione del diritto di aspettativa successivo al superamento del periodo di comporto costituisce un periodo neutro, che non può essere computato nell’arco temporale previsto dal Ccnl. Sicché l’eventuale licenziamento per superamento del comporto durante tale periodo, non solo è fonte di risarcimento, ma è ritenuto invalido.