LAVORATORI MIGRANTI E INESATTEZZA DEL CERTIFICATO A

L'istituzione che emette un certificato A1 e, a seguito di un riesame d'ufficio degli elementi che sono alla base del rilascio del certificato, constata l'inesattezza di tali elementi, può ritirare il certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la legislazione nazionale applicabile, ex articolo 76, paragrafo 6, del Regolamento n. 883/2004. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con sentenza del 16 novembre 2023 sulla causa C-422/22