IVA AL 10% PER LE PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA: D.L. SEMPLIFICAZIONI

L'art. 18, comma 1, lett. b), D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, ha modificato il n. 120, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972; a seguito di tale modifica, l'aliquota del 10% è applicabile anche alle:

  • prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19, D.P.R. n. 633/1972;

  • prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 dispone che l'aliquota IVA del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19, D.P.R. n. 633/1972 (ospedali o cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso e enti del Terzo settore di natura non commerciale).

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