INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE PER MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI

Con Sentenza 6 febbraio 2024, n. 313, il Tribunale di Modena ha stabilito che il mancato pagamento dei canoni e delle spese condominiali costituisce grave inadempimento legittimante la richiesta di risoluzione del contratto di locazione ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c. Nel caso di specie, risultava per tabulas il grave inadempimento del convenuto, il quale, non aveva corrisposto i canoni mensili indicati, oltre alle spese condominiali, maturando all'atto della notifica della intimazione, una consistente morosità. Di conseguenza, il contratto stipulato tra le parti è stato dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore.