IMPOSTA SOSTITUIVA SULLE MANCE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

Con Risoluzione 6 febbraio 2024, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento alle somme destinate ai lavoratori, a titolo di liberalità (c.d. mance). Tali somme, infatti, così come previsto dalla Legge n. 197/2022, costituiscono redditi di lavoro dipendente, e sono assoggettati ad imposta sostitutiva pari al 5%. In particolare, è istituito il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di di chiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.