IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL SOCCOMBENTE
Il ddl n. 892 della senatrice Gaudiano vuole modificare il regime attuale di pagamento dell'imposta di registro degli atti giudiziari contenuto nell'art. 57 del DPR n. 131/1986, facendo gravare il costo prima sulla parte soccombente.
DDL IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI
Il disegno di legge n. 892 (sotto allegato) che vede tra i suoi proponenti la senatrice Guadiano e che vuole modificare la regola per il pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, è stato approvato con modifiche dalla Commissione Finanze del Senato.
Il disegno di legge, comunicato alla presidenza il 24 ottobre del 2018, interviene sull'art. 57 del TUIR di cui al DPR n. 131/1986, perché al momento la disciplina presenta una irragionevole stortura. Vediamo perché.
PARTI IN CAUSA OBBLIGATE IN SOLIDO
La formulazione dell'attuale comma 1 dell'art 57 suddetto prevede che: "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile."
La norma dispone quindi che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza che definisce, anche solo in parte, il giudizio a prescindere dalla soccombenza.
LE RAGIONI DEL DISEGNO DI LEGGE
Questa regola, che fa gravare su entrambe le parti in causa l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro il più delle volte, non è che lettera morta. Colui che più di frequente sostiene il pagamento dell'imposta di registro è infatti solo il vincitore, che deve poi adoperarsi, se anticipa l'importo dell'imposta anche per la parte soccombente, a recuperare quanto versato per la controparte. Attività questa che lo costringe a dover ottenere un nuovo titolo esecutivo, visto che la sentenza che lo dichiara vincitore, non è sufficiente, per la giurisprudenza, ad agire per il recupero.
Ora, poiché in assenza di un pagamento spontaneo delle parti, l'Agenzia invia un avviso di liquidazione, questo aggrava ancora di più la situazione della parte vittoriosa nel recuperare tutto quanto di sua spettanza.
IMPOSTA DI REGISTRO SUI SOCCOMBENTI
Chiaro che tutto quanto illustrato rappresenta un'anomalia di non poco conto. Da qui la volontà di modificare il testo dell'art. 57 che sancisce la regola della responsabilità solidale, facendo gravare sulla parte soccombente l'onere dell'imposta di registro degli atti giudiziari e solo in via sussidiaria, sulle parti vittoriose.
attraverso l'aggiunta, al comma 1 del seguente periodo: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° gennaio 2023.