IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL SUPERBONUS E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

   Con Sentenza 3 agosto 2023, n. 1228 il Tribunale Civile di Ragusa ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per carenza di interesse della parte attrice in merito ad un contenzioso riguardante una delibera assembleare con la quale il condominio convenuto aveva deliberato di avvalersi dei benefici di cui all'art.119, D.L. 19 maggio 2020 n. 34.  Nel caso in esame, è stata ravvisata l'impossibilità di eseguire i lavori sul condominio avvalendosi del superbonus in quanto non è stato possibile usufruire dello sconto in fattura  non riuscendo ad individuare un soggetto a cui cedere il credito. Il Tribunale inoltre precisa che il dispositivo non è dettato da un annullamento e/o revoca della precedente delibera assembleare, così come richiesto dalla parte attrice nell'atto di citazione, in quanto lo stesso amministratore condominiale ha precisato di rimettersi nuovamente all'assemblea nel caso in cui fosse individuato un soggetto per la cessione del credito, con conseguente possibilità di usufruire dello sconto in fattura.

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