ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA DIPENDENTE CHE HA ABBANDONATO IL POSTO DI LAVORO

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5304 del 28 febbraio 2024, sancisce l'illegittimità di un licenziamento per giusta causa comminato ad una lavoratrice di un'impresa di pulizie che aveva abbandonato il posto di lavoro.  Questo, in primo luogo, perché il CCNL prevede sì la possibilità di licenziamento per questo tipo di condotta, ma solo nei confronti del personale con mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, mansioni che non riguardavano la dipendente in questione. Per quanto concerne, invece, la recidività della condotta di abbandono del posto di lavoro contestata alla lavoratrice si specifica che, se di nuovo è vero che il CCNL prevede la sanzione espulsiva, è anche vero che questa può essere comminata  solo se la recidiva è integrata da altre infrazioni per le quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione.  Poiché nel caso di specie tali condizioni non erano soddisfatte, il licenziamento è stato giudicato illegittimo.

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