IL PAGAMENTO DEL CANONE DOVUTO ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Con Sentenza 22 marzo 2023, n. 85, il Tribunale di Firenze ha stabilito che, una volta cessato il rapporto di locazione o sublocazione, il conduttore in mora nella restituzione della cosa è obbligato ex lege (art. 1591, C.c.) a pagare comunque l'importo minimo pari al canone dovuto, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
In particolare, l'importo è comunque dovuto a causa del protrarsi dell'occupazione dell'immobile dopo la cessazione del rapporto, senza che rilevino le possibili utilizzazioni dell'immobile durante tale periodo da parte del locatore.