GARANZIE SUL TRASLOCO
Normativa vigente sul trasporto di oggetti, copertura assicurativa della ditta che esegue il trasloco e altri consigli utili per chi deve effettuare un trasloco.
Quando ci si affida a ditte specializzate per il trasloco è utile conoscere in che modo la legge tutela il proprietario degli oggetti trasportati qualora dovessero sopraggiungere problemi.
Durante il tragitto si possono infatti verificare danni al materiale, furti o altri spiacevoli inconvenienti. Diventa allora importante conoscere le responsabilità civili del vettore e le garanzie per il proprietario degli oggetti.
RESPONSABILITÀ DEI TRASPORTATORI NEL CODICE CIVILE
L'articolo 1693 del Codice Civile recita:
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Il Codice Civile fornisce quindi una prima garanzia per il proprietario degli oggetti trasportati. Manca però un'indicazione sul risarcimento, argomento affrontato successivamente.
LEGGE SUL RISARCIMENTO PER PERDITA O AVARIA DI COSE TRASPORTATE
La Legge 450 del 22 agosto 1985 prende in esame proprio il tema del risarcimento ed è titolata Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.
In questa legge viene fatta una chiara distinzione tra due tipologie di carichi: quelli inferiori a 5 tonnellate e quelli superiori a 5 tonnellate.
In genere i traslochi rientrano nella prima categoria, per la quale il risarcimento è calcolato in base al peso della merce. Nella legge viene fissato un risarcimento massimo di 12mila lire (6,2 euro) per ogni kg di peso lordo perduto o avariato, salvo diversi patti tra le parti.
Per peso lordo perduto si intende lo smarrimento, la consegna a persona o luogo diverso da quelli pattuiti, il ritardo indefinito della consegna ed anche la consegna di oggetto diverso da quello inizialmente affidato. Per peso lordo avariato ci si riferisce invece a qualsiasi alterazione dell'oggetto trasportato tale da comportare una diminuzione di valore.
Una nota particolare è da riservare al furto, che comporta spesso problemi nella definizione delle responsabilità. Il furto può essere imputabile a caso fortuito solo se è ritenuto imprevedibile e non ad una carenza nell'organizzazione.
La legge prevedeva un aggiornamento periodico del massimale, da espletare mediante decreto ministeriale, ma questo valore è invariato già da tempo.
Avrete notato che la cifra massima indicata rischia di risultare inadeguata, soprattutto in caso di trasloco di mobili di pregio, come ad esempio pezzi antichi, il cui valore non è di certo misurabile in kg.
COPERTURA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE DI TRASLOCHI
Le imprese di traslochi sono obbligate per legge ad essere provviste di copertura assicurativa per perdite o danni dei beni trasportati.
Poiché esistono diverse tipologie di polizze, è bene informarsi in quali casi la ditta a cui ci rivolgiamo è coperta.
C'è ad esempio la polizza vettoriale, che copre contro i rischi previsti dalla Legge 450/85, oppure la polizza rischi per conto terzi, la polizza di responsabilità civile e quella per trasporti internazionali.
Esistono anche polizze di deposito in giacenza, che sono inquadrate in diversa categoria, ossia quella del ramo furti-incendi.
Questa polizza diventa importante nel caso in cui il servizio fornito dalla ditta preveda anche il deposito in magazzino della merce per un certo periodo di tempo.
ALTRE GARANZIE PER IL TRASLOCO
Ci sono poi altri consigli utili, come ad esempio conservare il contratto stipulato con la ditta di traslochi, dove comparirà la data e il luogo di prelievo e consegna, nonché l'importo concordato per il servizio.
Chiedete anche una garanzia firmata dal titolare della ditta dove dichiara che si farà carico di qualsiasi danno procurato durante il trasporto.
Un'altra buona regola è stilare un inventario di tutti gli oggetti trasportati, compreso il loro stato di conservazione, che dovrà essere concordato insieme, dalla ditta e dal cliente.
Inoltre è consigliabile che il cliente verifichi tutta la merce al momento della riconsegna. Infatti di solito la ditta chiede di firmare un documento in cui il cliente attesta di aver ricevuto nella nuova casa tutto il materiale e che questo si trova nel medesimo stato di conservazione della partenza.
Se il cliente non si sente ancora sufficientemente coperto, può stipulare una polizza da sé con la propria compagnia di assicurazioni. In genere non ci sono prodotti precisi, ma è comunque possibile fare un accordo ad hoc, indicando una copertura temporanea del rischio.