FRUIZIONE DELLA LEGGE 104: LA CASSAZIONE INTERPRETA L'ONERE ASSISTENZIALE CON FLESSIBILITÀ
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7306 del 13 marzo 2023, ha confermato quanto deciso dalle Corti di merito, ossia ritiene illegittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce del permesso ex art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 e, successivamente aver adempiuto all'attività di assistenza del congiunto, dedica del tempo alle proprie esigenze personali.
Nel caso di specie il lavoratore, accusato di aver trascorso del tempo al parco durante la fruizione del permesso della Legge 104, non commette alcun abuso del diritto e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto l'onere di assistenza va interpretato con una certa flessibilità, tenendo conto dei bisogni psicofisici e familiari del beneficiario, purché siano soddisfatti in via preminente le esigenze dei congiunti disabili a prescindere dalla collocazione temporale di tale esigenza.
Gli Ermellini non ravvisano alcun inadempimento, tuttavia, spetta al giudice di merito determinare di volta in volta se possa considerarsi realizzata la preminente assistenza delle persone disabili rispetto alla residua incombenza personale.