FONDO DI SOLIDARIETÀ SERVIZI AMBIENTALI: L’INPS FORNISCE LE ISTRUZIONI OPERATIVE.
L’INPS, con la Circolare n. 37 del 7 marzo 2022, fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con il DL 9 agosto 2019, n. 103594. Il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.
Per accedere alle suddette prestazioni, i datori di lavoro interessati devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. A tale fine si rammenta che le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.