FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER IL REGIME FORFETTARIO
Era in aria già da tempo… adesso è ufficiale. Dal primo luglio 2022 anche i soggetti che adottano il regime “Forfettario” saranno obbligati ad emettere le fatture in modalità elettronica.
A stabilirlo è il “Decreto PNRR 2” recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che con finalità antievasione estende la fattura elettronica ai soggetti che fino ad oggi non avevano tale imposizione.
Nello specifico i contribuenti interessati sono:
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i contribuenti in regime forfettario/regime “dei minimi”
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le associazioni in regime forfettario ex L. 398/91
Ma procediamo con ordine poiché è bene fare chiarezza su alcune questioni.
In riferimento ai termini, il legislatore fornisce due date a partire dalle quali scatta l’obbligo. Esse sono stabilite in riferimento ai ricavi/compensi effettuati nel periodo 2021 (ma ragguagliati ad anno):
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1/07/2022: nel caso in cui i ricavi/compensi effettuati nel periodo 2021 siano superiori a €. 25.000 (ma ragguagliati ad anno)
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1/01/2024: ove tali ricavi/compensi siano pari o inferiori a €. 25.000.
Per determinare pertanto i nuovi soggetti obbligati all’emissione della e-fattura dal 1° luglio 2022 sarà indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2021, tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio a periodo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.
Tuttavia, con la finalità di accompagnare gradualmente il passaggio, è stato anche riconosciuto un regime transitorio, in cui non trovano applicazione le sanzioni.
Nel terzo trimestre 2022 (01/07/2022 fino al 30/09/2022), infatti, in caso di emissione della fattura elettronica tardiva, non verranno applicate le sanzioni, purché la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello di “effettuazione” dell’operazione.
Parlando di sanzioni, non si può fare a meno di ricordare che nel caso specifico la sanzione riferita ad operazioni prive di Iva esposta in fattura (operazioni escluse, non imponibili o esenti) è quantificata come segue:
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dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati;
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da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.
Non devono preoccuparsi i contribuenti “forfettari” che operano nel settore sanitario. A quest’ultimi, infatti, continua a restare in vigore l’esonero di adottare la fattura elettronica. Si tratta in particolare di:
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soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS
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i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Infine, vi anche da considerare il fatto che i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti totalmente mondo della “Fiscalità elettronica”, comportando, dunque, non solo l’obbligo di emettere fattura tramite Sistema di Interscambio (SDI), ma anche di far fronte una serie di ulteriori adempimenti:
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ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio;
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conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute;
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l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dovrà avvenire in modalità elettronica, con versamento al fisco con periodicità trimestrale.
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Il nuovo adempimento prevede, inoltre, anche un’ulteriore estensione per i soggetti “forfettari” obbligati (secondo i termini in precedenza indicati) ad emettere le fatture in modalità elettronica. Si tratta dell’invio dello “esterometro”.
Infatti, il D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”, dove indicare tutte le operazioni (attive/passive) effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.