DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN PRESENZA DI RIFIUTO DI DEMANSIONAMENTO

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30543 del 18 ottobre 2022, ha stabilito che il lavoratore licenziato per rifiuto di eseguire mansioni inferiori ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento, poiché la negazione allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica non possiede carattere di illeceità disciplinare, tale da giustificarne il licenziamento.

 

TOP