DANNO DA AMIANTO E MISURE DI PREVENZIONE

Stante a quanto stabilito dall'Ordinanza del 17 febbraio 2025, n. 4084, il datore di lavoro per andare esente da responsabilità in caso di danno da amianto deve dimostrare di aver adottato una condotta attiva corrispondente a misure di prevenzione volte ad abbattere le polveri e a proteggere i suoi dipendenti. Nel caso specifico, la malattia era prevedibile anche all'epoca della condotta rilevante, pertanto il datore risponde del decesso dell'operaio che è rimasto esposto per trent'anni all'amianto.

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