CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LEGITTIMO SOLO SE SPECIFICATE LE CAUSALI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29567 dell’11 ottobre 2022, ha chiarito che il riferimento al contratto commerciale di somministrazione a tempo determinato non è da solo sufficiente: sarà dotato di un soddisfacente grado di specificità solo qualora vengano indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferite al datore di lavoro, come prescritto dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003. Infatti, La specifica causale, giustificatrice dell'apposizione del termine, assume autonoma rilevanza nel rapporto tra lavoratore e somministratore in relazione alle esigenze di quest'ultimo.