COMUNICAZIONE RIDUZIONE PERSONALE INCOMPLETA PRECLUDE LA VERIFICA SINDACALE DI LEGITTIMITÀ

È carente la comunicazione preventiva di avvio della procedura di riduzione del personale che non espliciti le ragioni che hanno determinato la scelta datoriale di individuare l'esubero di lavoratori solo in riferimento a specifiche professionalità, precludendo la possibilità del sindacato di verificare la legittimità della scelta aziendale.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 119/2020, secondo la quale una tale comunicazione preventiva è in contrasto con l'obbligo di trasparenza. Infatti, per essere legittima, la comunicazione preventiva deve rispettare i seguenti prerequisiti:

  • completezza e astrattezza dei dati comunicati dal datore;
  • il potere di valutazione dei sindacati non deve essere limitato 

         dall'insufficienza dei suddetti dati;

  • rapporto di causalità tra la carenza e la limitazione della funzione 

         sindacale.

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