COMPENSO FORFETTARIO E SUPERMINIMO: QUANDO LO STRAORDINARIO SI STABILIZZA IN BUSTA PAGA?

Nel contesto dei rapporti di lavoro subordinato, è prassi diffusa riconoscere al dipendente un compenso forfettario per il lavoro straordinario. Tale importo, spesso fisso e continuativo, nasce per remunerare prestazioni eccedenti l’orario ordinario, ma col tempo può assumere una natura diversa.
Quando il compenso forfettario viene corrisposto regolarmente, senza effettiva verifica delle ore straordinarie prestate, e per un lungo periodo, rischia di perdere la sua funzione originaria e trasformarsi in un elemento fisso della retribuzione. In questo caso, può diventare un vero e proprio superminimo individuale.
La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 24902 del 9 settembre 2025, ha chiarito che un importo forfettario, inizialmente legato allo straordinario, se versato con costanza e senza collegamento con prestazioni aggiuntive effettive, assume natura retributiva autonoma. Diventa così parte integrante della busta paga e deve essere considerato ai fini del calcolo di TFR, tredicesima e altri istituti retributivi.
La decisione sottolinea che la continuità nell’erogazione e l’assenza di verifica concreta delle ore lavorate sono elementi che trasformano quel compenso in una voce stabile della retribuzione, non più legata alla mera occasionalità del lavoro straordinario.
Per i datori di lavoro, ciò comporta la necessità di monitorare attentamente l’utilizzo di compensi forfettari, per evitare che, nel tempo, si cristallizzino come superminimi non assorbibili e non modificabili unilateralmente.

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